Page 11 - Francesco Denozza - I beni intangibili e i problemi della mercificazione
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IANUS n. 27-2023                       ISSN 1974-9805





               il diritto di usare la conoscenza (ad es., i ben noti problemi di diritto antitrust
               connessi alla legittimità delle restrizioni territoriali, di uso, ecc.).
                  Concludendo,  la  mia  opinione  è  che  i  processi  con  cui  un  bene  viene
               assoggettato  ad  un  regime  di  appropriazione  e  di  circolazione  mercantile
               presentano  sempre  difficoltà  e  comportano  sempre  la  necessità  di  compiere
               delicate scelte discrezionali, di tipo politico. Il fatto però è che nel caso degli
               intangibili queste difficoltà sono particolarmente accentuate e rilevanti, dato che
               gli intangibili non possiedono “naturalmente” la qualità di merci. Essi diventano
               merci solo in forza di un intervento legislativo il cui orientamento (i contenuti
               delle norme che vengono dettate) incide sulla maggiore o minore loro capacità di
               circolare come merci ed anche sul loro potenziale valore.


               3.  I  problemi  della  mercificazione  in  un  caso  esemplare:  le  invenzioni  e  i
                  brevetti

                  Credo che, a questo punto, il discorso generale relativo a tutti gli intangibili
               corra il rischio di risultare eccessivamente generico e superficiale. Cercherò allora
               di concentrare l’attenzione sul tema della protezione giuridica del più importante,
               e, in un certo senso, prototipico, intangibile, e cioè l’invenzione, e sull’istituto, il
               brevetto, che più specificamente protegge gli inventori.
                  Possiamo cominciare sgombrando il campo da un equivoco. Una invenzione
               non è un bene analogo ad un meteorite d’oro caduto dal cielo, che qualcuno ha
               cercato, trovato, magari estratto faticosamente dal suolo, e di cui questo qualcuno
               ben può appropriarsi, senza che ciò tolga niente a nessuno. Un’invenzione è una
               tappa di un processo di sviluppo della conoscenza collettiva, che, da una parte, si
               basa su quello che altri, diversi dall’inventore, hanno fatto prima di lui, e, dall’altra,
               incide su quello che altri, diversi dall’inventore, potranno fare dopo di lui.
                  Nel  momento  in  cui  la  legge  vuole  trasformare  le  invenzioni  in  merci,  e
               renderne  possibile  un  certo  tipo  di  appropriazione  e  di  circolazione,  deve
               strutturare, in una maniera decisa dalla legge stessa e, quindi, in questo senso,
               artificiale, i rapporti con il “prima” e con il “dopo”. Deve, cioè, definire, da una
               parte,  il  livello  di  originalità  che  l’invenzione  deve  avere  per  meritare  la
               concessione di un brevetto, e, dall’altra, l’estensione e il contenuto dei diritti che
               spetteranno al brevettante nei confronti di chi abbia ad usare conoscenze che si
               assumono simili a quelle oggetto della privativa.
                  Come ho già rilevato in via generale al paragrafo precedente, quest’opera di
               definizione caratterizza un bene intangibile, come l’invenzione, rispetto ai beni
               materiali tangibili. Mentre nel caso dei beni materiali tangibili il bene preesiste
               all’intervento legislativo  che  fissa  le  regole  relative  alla  possibilità  di  usarne  e
               disporne, nel caso dell’invenzione, invece, le regole che fissano i diritti e divieti
               concorrono a creare il bene e a definirne i confini.




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