Page 11 - Francesco Denozza - I beni intangibili e i problemi della mercificazione
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
il diritto di usare la conoscenza (ad es., i ben noti problemi di diritto antitrust
connessi alla legittimità delle restrizioni territoriali, di uso, ecc.).
Concludendo, la mia opinione è che i processi con cui un bene viene
assoggettato ad un regime di appropriazione e di circolazione mercantile
presentano sempre difficoltà e comportano sempre la necessità di compiere
delicate scelte discrezionali, di tipo politico. Il fatto però è che nel caso degli
intangibili queste difficoltà sono particolarmente accentuate e rilevanti, dato che
gli intangibili non possiedono “naturalmente” la qualità di merci. Essi diventano
merci solo in forza di un intervento legislativo il cui orientamento (i contenuti
delle norme che vengono dettate) incide sulla maggiore o minore loro capacità di
circolare come merci ed anche sul loro potenziale valore.
3. I problemi della mercificazione in un caso esemplare: le invenzioni e i
brevetti
Credo che, a questo punto, il discorso generale relativo a tutti gli intangibili
corra il rischio di risultare eccessivamente generico e superficiale. Cercherò allora
di concentrare l’attenzione sul tema della protezione giuridica del più importante,
e, in un certo senso, prototipico, intangibile, e cioè l’invenzione, e sull’istituto, il
brevetto, che più specificamente protegge gli inventori.
Possiamo cominciare sgombrando il campo da un equivoco. Una invenzione
non è un bene analogo ad un meteorite d’oro caduto dal cielo, che qualcuno ha
cercato, trovato, magari estratto faticosamente dal suolo, e di cui questo qualcuno
ben può appropriarsi, senza che ciò tolga niente a nessuno. Un’invenzione è una
tappa di un processo di sviluppo della conoscenza collettiva, che, da una parte, si
basa su quello che altri, diversi dall’inventore, hanno fatto prima di lui, e, dall’altra,
incide su quello che altri, diversi dall’inventore, potranno fare dopo di lui.
Nel momento in cui la legge vuole trasformare le invenzioni in merci, e
renderne possibile un certo tipo di appropriazione e di circolazione, deve
strutturare, in una maniera decisa dalla legge stessa e, quindi, in questo senso,
artificiale, i rapporti con il “prima” e con il “dopo”. Deve, cioè, definire, da una
parte, il livello di originalità che l’invenzione deve avere per meritare la
concessione di un brevetto, e, dall’altra, l’estensione e il contenuto dei diritti che
spetteranno al brevettante nei confronti di chi abbia ad usare conoscenze che si
assumono simili a quelle oggetto della privativa.
Come ho già rilevato in via generale al paragrafo precedente, quest’opera di
definizione caratterizza un bene intangibile, come l’invenzione, rispetto ai beni
materiali tangibili. Mentre nel caso dei beni materiali tangibili il bene preesiste
all’intervento legislativo che fissa le regole relative alla possibilità di usarne e
disporne, nel caso dell’invenzione, invece, le regole che fissano i diritti e divieti
concorrono a creare il bene e a definirne i confini.
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