Page 13 - Francesco Denozza - I beni intangibili e i problemi della mercificazione
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
si sono affermate soluzioni diverse, soprattutto con riferimento ad alcuni aspetti
chiave della disciplina dell’istituto, come quello relativo alla scelta delle categorie
di invenzioni potenzialmente brevettabili o assolutamente insuscettibili di
brevettazione, oppure quello relativo alla definizione del livello di originalità
richiesto per giustificare la concessione del brevetto, o anche, come è ovvio, a quello
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relativo alla definizione dei diritti spettanti al titolare del brevetto e dei loro limiti .
Senza ripercorrere qui la lunga e intensa storia delle controversie in ordine alle
più opportune politiche brevettuali, basterà dare conto di qualche aspetto delle
più recenti metamorfosi della disciplina.
Una svolta importante inizia negli anni ’80 del secolo scorso e riguarda la
selezione delle invenzioni brevettabili. Il requisito della novità che prima alcuni
ritenevano dovesse implicare un risultato sorprendente viene progressivamente
annacquato . Così nel 1999 si arriva, negli Stati Uniti, alla concessione ad
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Amazon del famigerato brevetto chiamato “one click” .
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Nel frattempo, vengono anche accantonati alcuni principi che ponevano
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barriere assolute alla brevettabilità. Nel 1980, nel caso Diamond v. Chakrabarty
la Corte Suprema degli Stati Uniti afferma la brevettabilità di un microorganismo.
Nel 1981 nel caso Diamond v. Diehr, la stessa Corte pone le basi per la
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brevettabilità del software e per l’affermazione della possibilità, che verrà sancita
alcuni anni più tardi nel 1998, di rilasciare i c.d. business process patents
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(particolarmente importanti in ambito finanziario) .
Il risultato complessivo di questi sviluppi è stato quello di una crescita
esponenziale del numero dei brevetti rilasciati. In America i brevetti rilasciati
20 Per un recente esame critico di vari aspetti della legislazione brevettuale cfr. PEUKERT, The
Threefold Fictitiousness of Intellectual Property, in BRUNN et al. (eds), Transition and Coherence in
Intellectual Property Law. Essays in Honour of Annette Kur, Cambridge, 2021, 224. Cfr. anche
KAPCZYNSKI, The Cost of Price: Why and How to Get Beyond Intellectual Property Internalism, in 59 UCLA
L. Rev., 2012, 970.
21 Negli Stati Uniti questa vicenda è segnata dalla sostituzione del famoso criterio del flash of
creative genius (cfr. Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 1941, 84, 91: «[T]he
new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill
of the calling») con il criterio della non-ovvietà. In argomento cfr., tra i tanti, ISRAEL, The Flash of
Genius: Defining Invention in The Era of Corporate Research, paper presentato alla The ConTexts of
Invention Conference, Cleveland, 2006.
22 Da qui inizia una polemica e anche una battaglia legale che durerà circa un decennio (una
sorta di guerra dei “click”) su cui cfr. BRANDT, One click: Jeff Bezos and the rise of Amazon.Com, London,
2011.
23 447 U.S. 303.
24 450 U.S. 175.
25 State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir.
1998). Cfr. anche Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). Una inversione di tendenza si manifesta con
la sentenza nel caso Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014), destinata ad innestare
una serie di polemiche su cui cfr., tra i tanti, DUAN, Examining Patent Eligibility, disponibile
all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=4388598.
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