Page 11 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               delle piattaforme come «servizi di intermediazione on line», rientranti nella più
               ampia  categoria  dei  servizi  della  società  dell’informazione,  ma  connotati  dal
               consentire «agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con
               l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i
               consumatori», compito da svolgere in base a rapporti contrattuali (art. 2, punto 2,
               lett. a, b, c). Ad essi sono affiancati espressamente i motori di ricerca on line,
               definiti come «un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande
               al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web … sulla base
               di una interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta
               vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato». Il
               regolamento si applica esclusivamente ai rapporti tra i gestori dei servizi e gli
               utenti  commerciali,  i  quali  «offrono  i  loro  beni  o  servizi  a  consumatori»
               nell’Unione.
                  Ciò posto, l’approccio regolativo è ben noto al giurista. Nel rispetto del diritto
               civile nazionale, i fornitori di servizi di intermediazione on line sono sottoposti a
               consistenti  obblighi  informativi  e  di  disclosure  intesi  a  rendere  facilmente
               conoscibili i termini d’uso della piattaforma, ad informare preventivamente delle
               modalità attraverso le quali il fornitore potrà sospendere o limitare i servizi, come
               pure dell’eventuale attività di distribuzione commerciale svolta dalla piattaforma
               in concorrenza con gli utenti che in essa operano. Analogamente, la facoltà di
               modificare unilateralmente termini e condizioni – con effetto mai retroattivo (art.
               8) – non è negata, ma è regolata attraverso l’obbligo di un preavviso ragionevole
               e  proporzionato  alle  esigenze  di  eventuale  adeguamento  dell’utente,  al  quale
               comunque è attribuito il diritto di risolvere il contratto, oltre che quello di aprire
               un contraddittorio nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami (artt.
               3, 4 e 11). Il rispetto delle regole cui è sottoposta la previsione dei «termini e
               condizioni» del contratto è assicurato dalla sanzione della nullità .
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                  Presenta elementi di novità, invece, collegati alla percezione di comportamenti
               peculiari delle piattaforme di intermediazione e dei motori di ricerca, la previsione
               di  cui  all’art.  5,  relativa  al  cosiddetto  “posizionamento”,  già  definito  nel
               precedente  art.  2  e  ancora  nei  considerando  con  riguardo  al  risultato  che  un
               motore di ricerca restituisce nella classificazione offerta al pubblico dell’utente e
               dei suoi prodotti o servizi, con riferimento alla rilevanza «risultante dall’utilizzo
               di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione,

               e  sulla  strutturale  dipendenza  che  esso  crea  nei  confronti  degli  utenti  commerciali,  ancora
               MONTEROSSI, La tutela dell’utente commerciale, 944 ss.
                  16  Art. 3, c. 3: «I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle
               prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate
               da  un  fornitore  di  servizi  di  intermediazione  online  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
               paragrafo 2, sono nulle e prive di validità». Sul punto MONTEROSSI, La tutela dell’utente commerciale,
               938, il quale acutamente osserva come l’elemento di novità di questa previsione risiede nel fatto che
               a una tale nullità il legislatore assegna efficacia erga omnes, come si evince dal considerando n. 20,
               nell’intento  di  piegare  la  disciplina  contrattuale  alle  esigenze  di  controllo  –  sotto  un  profilo
               concorrenziale – dell’organizzazione ed esercizio dell’attività imprenditoriale della piattaforma.

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