Page 11 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
delle piattaforme come «servizi di intermediazione on line», rientranti nella più
ampia categoria dei servizi della società dell’informazione, ma connotati dal
consentire «agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con
l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i
consumatori», compito da svolgere in base a rapporti contrattuali (art. 2, punto 2,
lett. a, b, c). Ad essi sono affiancati espressamente i motori di ricerca on line,
definiti come «un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande
al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web … sulla base
di una interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta
vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato». Il
regolamento si applica esclusivamente ai rapporti tra i gestori dei servizi e gli
utenti commerciali, i quali «offrono i loro beni o servizi a consumatori»
nell’Unione.
Ciò posto, l’approccio regolativo è ben noto al giurista. Nel rispetto del diritto
civile nazionale, i fornitori di servizi di intermediazione on line sono sottoposti a
consistenti obblighi informativi e di disclosure intesi a rendere facilmente
conoscibili i termini d’uso della piattaforma, ad informare preventivamente delle
modalità attraverso le quali il fornitore potrà sospendere o limitare i servizi, come
pure dell’eventuale attività di distribuzione commerciale svolta dalla piattaforma
in concorrenza con gli utenti che in essa operano. Analogamente, la facoltà di
modificare unilateralmente termini e condizioni – con effetto mai retroattivo (art.
8) – non è negata, ma è regolata attraverso l’obbligo di un preavviso ragionevole
e proporzionato alle esigenze di eventuale adeguamento dell’utente, al quale
comunque è attribuito il diritto di risolvere il contratto, oltre che quello di aprire
un contraddittorio nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami (artt.
3, 4 e 11). Il rispetto delle regole cui è sottoposta la previsione dei «termini e
condizioni» del contratto è assicurato dalla sanzione della nullità .
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Presenta elementi di novità, invece, collegati alla percezione di comportamenti
peculiari delle piattaforme di intermediazione e dei motori di ricerca, la previsione
di cui all’art. 5, relativa al cosiddetto “posizionamento”, già definito nel
precedente art. 2 e ancora nei considerando con riguardo al risultato che un
motore di ricerca restituisce nella classificazione offerta al pubblico dell’utente e
dei suoi prodotti o servizi, con riferimento alla rilevanza «risultante dall’utilizzo
di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione,
e sulla strutturale dipendenza che esso crea nei confronti degli utenti commerciali, ancora
MONTEROSSI, La tutela dell’utente commerciale, 944 ss.
16 Art. 3, c. 3: «I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle
prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate
da un fornitore di servizi di intermediazione online in violazione delle disposizioni di cui al
paragrafo 2, sono nulle e prive di validità». Sul punto MONTEROSSI, La tutela dell’utente commerciale,
938, il quale acutamente osserva come l’elemento di novità di questa previsione risiede nel fatto che
a una tale nullità il legislatore assegna efficacia erga omnes, come si evince dal considerando n. 20,
nell’intento di piegare la disciplina contrattuale alle esigenze di controllo – sotto un profilo
concorrenziale – dell’organizzazione ed esercizio dell’attività imprenditoriale della piattaforma.
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