Page 16 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI
delle svariate funzionalità offerte, fronteggiata da un soggetto accentrato,
detentore dell’accesso e di tutti i poteri di policy e di organizzazione dei servizi che
la disponibilità tecnica gli consente di svolgere. Una situazione che conferisce alle
piattaforme più grandi una sorta di autorità di fatto che stride con il loro statuto
privatistico, e che chiama in causa una visione regolatoria più coerente con l’idea
– meglio sarebbe dire con la constatazione – che l’attività di tali soggetti si rivela
potenzialmente capace di condizionare comportamenti e produrre effetti rilevanti
anche sul piano pubblicistico e istituzionale .
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L’articolato procede poi secondo la metodologia degli obblighi crescenti,
aggiungendo blocchi di norme a quelle precedenti, a seconda del servizio prestato
e delle dimensioni dell’intermediario.
Confermato il regime di esenzione condizionata dalla responsabilità, un primo
gruppo di norme stabilisce per tutti gli intermediari gli obblighi di “diligenza” in
funzione della trasparenza e sicurezza dell’ambiente digitale. Tornano in campo
le «condizioni generali», oggetto della disciplina regolatoria, per la quale esse
devono contenere «informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione
all’uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari
del servizio. Tali informazioni riguardano tra l’altro le politiche, le procedure, le
misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi
il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole
procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Sono redatte in un
linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di
ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e
leggibile meccanicamente» (art. 14). Altri obblighi riguardano la trasparenza nella
comunicazione di eventuali provvedimenti di rimozione dei contenuti illegali o
contrari ai termini d’uso della piattaforma, ovvero la decisione di disabilitare
l’accesso (att. 15).
Per le piattaforme di hosting, in particolare, si aggiunge la regolazione di un
meccanismo di notifica dei contenuti illegali da parte di terzi interessati, e del
conseguente dialogo motivato che la piattaforma deve aprire in contraddittorio
con il destinatario del servizio, se ritiene di dover prendere provvedimenti che
incidono sul servizio o addirittura comportano la disabilitazione dell’accesso.
Colpisce la rubrica dell’art. 17: Motivazione, ad indicare – con termine che ricorda
la disciplina degli atti della PA – l’obbligo di piena e specifica disclosure – gravante
26 Cfr. sul punto, FROSINI, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Dir. informazione e
informatica, 2020, 465; CUNIBERTI, Potere e libertà nella rete, in Medialaws, 2018, 39; RESTA, Governare
l’innovazione tecnologica. Decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza, in Pol. dir., 2019,
199, 211, 233 ss., con alcune proposte poi raccolte negli Act elaborati dalla Commissione e nei più
recenti provvedimenti europei, dall’enforcement della trasparenza e dell’accountability per i players,
alla creazione di una Autorità di vigilanza nel settore digitale, al rafforzamento delle tutele di classe;
AINIS, L’Antitrust alla prova dei mercati digitali, in Dir. informazione e informatica, 2022, 1.
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