Page 13 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
monitoraggio e revisione dell’efficacia del regolamento; ma non è prevista
l’istituzione di specifici organismi di vigilanza sull’applicazione del regolamento,
e nemmeno una specifica vigilanza antitrust, affidata all’operato delle tradizionali
Autorità. Su quest’ultimo punto conviene spendere qualche parola ancora.
Ed infatti, la posizione di potere delle piattaforme di intermediazione
commerciale, o marketplace, non risiede soltanto nel controllo dell’infrastruttura
come “luogo” e “vetrina” per le imprese commerciali che non hanno una diversa e
più conveniente finestra nel mondo del web, e nemmeno nella circostanza per la
quale la piattaforma è in grado di accrescere in maniera smisurata il numero degli
utenti commerciali da ospitare; e nemmeno ancora nella sola circostanza di potere
– in ragione di ciò – governare da soggetto privato la concorrenza che queste
imprese si fanno. Il vero potere, per contro, sta piuttosto nel fatto di poter
intercettare tutti i dati che in ogni momento si riversano nello sviluppo delle
relazioni con gli utenti e delle relazioni tra questi ultimi e i consumatori. Il
marketplace è, da questo punto di vista, un’autentica miniera capace di estrarre una
mole smisurata di informazioni, e di poterne disporre adottando un mezzo di
raccolta tutto sommato assai semplice: il consenso degli interessati, o perché fornito
in occasione di un contratto, o perché fornito indipendentemente da questo.
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Ebbene, rispetto a tale circostanza , il Regolamento in esame prevede una
norma regolatoria, e ancora una volta, di disclosure, che lascia comunque in capo
alla piattaforma la scelta relativa alla gestione dell’immenso patrimonio
informazionale con il quale viene in contatto. L’art. 9, rubricato Accesso ai dati,
prevede quale obbligo delle piattaforme quello di «descrivere» nei termini e
condizioni proposti agli utenti commerciali l’eventuale possibilità sia della
piattaforma che degli utenti di accedere ai dati (personali e non) forniti dagli utenti
medesimi o dai consumatori. Mediante tale descrizione, gli utenti sono informati
delle loro chances circa le categorie di dati interessate e le relative condizioni; nonché
in merito alla fornitura o meno a terzi di tali dati e allo scopo di tale condivisione.
Complessivamente, dunque, una governance dell’abuso eventuale del potere,
ma con essa una legittimazione del potere medesimo, purché trasparente .
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3. Le relazioni economiche tra piattaforme e utenti nel Digital Services Act
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Il Digital Services Act, denominato «legge sui servizi digitali» , interviene a
modifica della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, della quale tuttavia
intende conservare i principi fondamentali, specie in merito alla (ir)responsabilità
delle piattaforme circa la moderazione dei contenuti memorizzati e ospitati (artt.
20 Si era detto nell’incipit di questo lavoro che, sullo sfondo, c’è sempre una “questione di dati”!
21 Sul tema or ora trattato, cfr. il recente contributo di MIDIRI, Le piattaforme e il potere dei dati
(Facebook non passa il Reno), in Dir. informazione e informatica, 2021, 111.
22 Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
relativo a un mercato unico dei servizi digitali, pubblicato il 27 ottobre 2022.
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