Page 13 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               monitoraggio  e  revisione  dell’efficacia  del  regolamento;  ma  non  è  prevista
               l’istituzione di specifici organismi di vigilanza sull’applicazione del regolamento,
               e nemmeno una specifica vigilanza antitrust, affidata all’operato delle tradizionali
               Autorità. Su quest’ultimo punto conviene spendere qualche parola ancora.
                  Ed  infatti,  la  posizione  di  potere  delle  piattaforme  di  intermediazione
               commerciale, o marketplace, non risiede soltanto nel controllo dell’infrastruttura
               come “luogo” e “vetrina” per le imprese commerciali che non hanno una diversa e
               più conveniente finestra nel mondo del web, e nemmeno nella circostanza per la
               quale la piattaforma è in grado di accrescere in maniera smisurata il numero degli
               utenti commerciali da ospitare; e nemmeno ancora nella sola circostanza di potere
               –  in  ragione  di  ciò  –  governare  da  soggetto  privato  la  concorrenza  che  queste
               imprese  si  fanno.  Il  vero  potere,  per  contro,  sta  piuttosto  nel  fatto  di  poter
               intercettare  tutti  i  dati  che  in  ogni  momento  si  riversano  nello  sviluppo  delle
               relazioni  con  gli  utenti  e  delle  relazioni  tra  questi  ultimi  e  i  consumatori.  Il
               marketplace è, da questo punto di vista, un’autentica miniera capace di estrarre una
               mole  smisurata  di  informazioni,  e  di  poterne  disporre  adottando  un  mezzo  di
               raccolta tutto sommato assai semplice: il consenso degli interessati, o perché fornito
               in occasione di un contratto, o perché fornito indipendentemente da questo.
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                  Ebbene,  rispetto  a  tale  circostanza ,  il  Regolamento  in  esame  prevede  una
               norma regolatoria, e ancora una volta, di disclosure, che lascia comunque in capo
               alla  piattaforma  la  scelta  relativa  alla  gestione  dell’immenso  patrimonio
               informazionale con il quale viene in contatto. L’art. 9, rubricato Accesso ai dati,
               prevede  quale  obbligo  delle  piattaforme  quello  di  «descrivere»  nei  termini  e
               condizioni  proposti  agli  utenti  commerciali  l’eventuale  possibilità  sia  della
               piattaforma che degli utenti di accedere ai dati (personali e non) forniti dagli utenti
               medesimi o dai consumatori. Mediante tale descrizione, gli utenti sono informati
               delle loro chances circa le categorie di dati interessate e le relative condizioni; nonché
               in merito alla fornitura o meno a terzi di tali dati e allo scopo di tale condivisione.
                  Complessivamente, dunque, una governance dell’abuso eventuale del potere,
               ma con essa una legittimazione del potere medesimo, purché trasparente .
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               3. Le relazioni economiche tra piattaforme e utenti nel Digital Services Act

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                  Il  Digital  Services  Act,  denominato  «legge  sui  servizi  digitali» ,  interviene  a
               modifica della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, della quale tuttavia
               intende conservare i principi fondamentali, specie in merito alla (ir)responsabilità
               delle piattaforme circa la moderazione dei contenuti memorizzati e ospitati (artt.

                  20  Si era detto nell’incipit di questo lavoro che, sullo sfondo, c’è sempre una “questione di dati”!
                  21  Sul tema or ora trattato, cfr. il recente contributo di MIDIRI, Le piattaforme e il potere dei dati
               (Facebook non passa il Reno), in Dir. informazione e informatica, 2021, 111.
                  22  Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
               relativo a un mercato unico dei servizi digitali, pubblicato il 27 ottobre 2022.

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