Page 12 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI
dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una
combinazione tra questi» (considerando 24). Anche qui, per prevenire situazioni
di dipendenza o di opacità nella gestione delle sequenze di presentazione nei
motori di ricerca, si impongono obblighi di disclosure dei parametri utilizzati,
inclusa la possibilità di offrire un corrispettivo per influire sul posizionamento; e
obblighi di semplificazione del linguaggio e di comunicazione di eventuali
segnalazioni che possono provocare una modifica in peius del precedente
posizionamento .
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Il modello regolatorio europeo assume la trasparenza degli atti e delle condotte
di mercato come regola generalissima, suscettibile delle più varie declinazioni,
che presidia l’utilizzo del contratto come strumento anch’esso generalissimo e
privilegiato di composizione degli interessi privati.
Dal tema generale della disclosure, alla procedimentalizzazione dei possibili
contrasti interni in materia di modifica dei termini, eventuale sospensione del
servizio, diverso posizionamento e accesso ai dati, fino alla previsione di un
sistema di gestione dei reclami interni e di mediazione delle controversie , il
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regolamento coglie – almeno in parte – la complessità dell’attività della
piattaforma anche con riferimento a possibili interventi nella gestione degli
scambi effettuati dall’operatore (offerta ai consumatori di prodotti e servizi
accessori, eventuale trattamento differenziato dei prodotti o servizi offerti ai
consumatori, etc.) .
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L’art. 17 incoraggia gli operatori delle piattaforme e gli utenti ad adottare
codici di condotta condivisi o settoriali, anche in vista del meccanismo di
17 Per la comprensione dei meccanismi di posizionamento si suggerisce la lettura delle
indicazioni contenute in queste pagine: https://tinyurl.com/ywwdkxye, sulla ottimizzazione dei
motori di ricerca nell’esperienza di Google. Il posizionamento delle stringhe assume rilevanza non
solo economica, dell’orientamento delle scelte dei consumatori (cfr. M. RICOLFI, Motori di ricerca,
link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia, in Giur. it., 2010, 1603),
ma anche politica, come rilevato da R. BORRELLO, Alcune riflessioni preliminari (e provvisorie) sui
rapporti tra motori di ricerca e pluralismo informativo, in Medialaws, 2017, 68. Eppure, Trib. Milano, con
decisione del 23 Marzo 2013, aveva affermato che «i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di
ricerca attraverso la funzionalità Autocomplete, ovvero in fondo alla pagina di ricerca nella sezione
Ricerche Correlate, non costituiscono un archivio, né sono strutturati, organizzati o influenzati da
Google che, tramite un software automatico, si limita ad analizzarne la popolarità e a rilasciarli sulla
base di un algoritmo […] trattasi di servizi della c.d. attività di “caching” svolta da Google al fine di
facilitare, a loro richiesta, l’accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del
servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di
tali informazioni a norma dell’art. 15 cit. D. Lgs» (Medialws, 2013, leggibile al link
https://tinyurl.com/2tkvudmd).
18 Cfr. le previsioni di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento, mediante i quali gli operatori
commerciali possono gratuitamente accedere ad una procedura di reclamo contro presunti
inadempimenti del fornitore, oppure contro comportamenti del prestatore che si riverberano
sull’efficienza del servizio, o a seguito di problemi tecnologici. Il reclamante ha diritto ad una
risposta rapida e – se necessario – di accedere ad un sistema di ODR.
19 Parla di «fairness di stampo meramente procedurale», MONTEROSSI, La tutela dell’utente
commerciale, 936.
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