Page 12 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI





               dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una
               combinazione tra questi» (considerando 24). Anche qui, per prevenire situazioni
               di dipendenza o di opacità nella gestione delle sequenze di presentazione nei
               motori  di  ricerca,  si  impongono  obblighi  di  disclosure  dei  parametri  utilizzati,
               inclusa la possibilità di offrire un corrispettivo per influire sul posizionamento; e
               obblighi  di  semplificazione  del  linguaggio  e  di  comunicazione  di  eventuali
               segnalazioni  che  possono  provocare  una  modifica  in  peius  del  precedente
               posizionamento .
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                  Il modello regolatorio europeo assume la trasparenza degli atti e delle condotte
               di mercato come regola generalissima, suscettibile delle più varie declinazioni,
               che presidia l’utilizzo del contratto come strumento anch’esso generalissimo e
               privilegiato di composizione degli interessi privati.
                   Dal tema generale della disclosure, alla procedimentalizzazione dei possibili
               contrasti interni in materia di modifica dei termini, eventuale sospensione del
               servizio,  diverso  posizionamento  e  accesso  ai  dati,  fino  alla  previsione  di  un
               sistema  di  gestione  dei reclami  interni  e di mediazione  delle  controversie , il
                                                                                      18
               regolamento  coglie  –  almeno  in  parte  –  la  complessità  dell’attività  della
               piattaforma  anche  con  riferimento  a  possibili  interventi  nella  gestione  degli
               scambi  effettuati  dall’operatore  (offerta  ai  consumatori  di  prodotti  e  servizi
               accessori,  eventuale  trattamento  differenziato  dei  prodotti  o  servizi  offerti  ai
               consumatori, etc.) .
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                  L’art.  17  incoraggia  gli  operatori  delle  piattaforme  e  gli  utenti  ad  adottare
               codici  di  condotta  condivisi  o  settoriali,  anche  in  vista  del  meccanismo  di

                  17   Per  la  comprensione  dei  meccanismi  di  posizionamento  si  suggerisce  la  lettura  delle
               indicazioni  contenute  in  queste  pagine:  https://tinyurl.com/ywwdkxye,  sulla  ottimizzazione  dei
               motori di ricerca nell’esperienza di Google. Il posizionamento delle stringhe assume rilevanza non
               solo economica, dell’orientamento delle scelte dei consumatori (cfr. M. RICOLFI, Motori di ricerca,
               link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia, in Giur. it., 2010, 1603),
               ma  anche  politica,  come  rilevato  da  R.  BORRELLO,  Alcune  riflessioni  preliminari  (e  provvisorie)  sui
               rapporti tra motori di ricerca e pluralismo informativo, in Medialaws, 2017, 68. Eppure, Trib. Milano, con
               decisione del 23 Marzo 2013, aveva affermato che «i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di
               ricerca attraverso la funzionalità Autocomplete, ovvero in fondo alla pagina di ricerca nella sezione
               Ricerche Correlate, non costituiscono un archivio, né sono strutturati, organizzati o influenzati da
               Google che, tramite un software automatico, si limita ad analizzarne la popolarità e a rilasciarli sulla
               base di un algoritmo […] trattasi di servizi della c.d. attività di “caching” svolta da Google al fine di
               facilitare, a loro richiesta, l’accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del
               servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di
               tali  informazioni  a  norma  dell’art.  15  cit.  D.  Lgs»  (Medialws,  2013,  leggibile  al  link
               https://tinyurl.com/2tkvudmd).
                  18  Cfr. le previsioni di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento,  mediante i quali gli operatori
               commerciali  possono  gratuitamente  accedere  ad  una  procedura  di  reclamo  contro  presunti
               inadempimenti  del  fornitore,  oppure  contro  comportamenti  del  prestatore  che  si  riverberano
               sull’efficienza  del  servizio,  o  a  seguito  di  problemi  tecnologici.  Il  reclamante  ha  diritto  ad  una
               risposta rapida e – se necessario – di accedere ad un sistema di ODR.
                  19   Parla  di  «fairness  di  stampo  meramente  procedurale»,  MONTEROSSI,  La  tutela  dell’utente
               commerciale, 936.

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