Page 14 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI





               4,  8  ss.),  riconoscendone  comunque  l’inadeguatezza  della  disciplina   sia  con
                                                                                 23
               riferimento al problema del controllo dei contenuti illegali, sia con riferimento
               alla trasformazione del ruolo delle piattaforme nel senso fin qui evidenziato .
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                  Il  primo  dato  da  registrare,  dunque,  è  la  definizione  della  piattaforma  di
               intermediazione,  non  più  limitata  a  quelle  che  agevolano  le  transazioni
               commerciali  da  parte  di  un  professionista  verso  un  consumatore,  ma
               definitivamente  allargata  a  qualunque  «servizio  di  memorizzazione  di
               informazioni  che,  su  richiesta  di  un  destinatario  del  servizio,  memorizza  e
               diffonde  informazioni  al  pubblico»  (art.  3,  lett.  i);  mentre  il  servizio  di
               intermediazione è ridefinito con riguardo alle classiche funzioni di trasporto e
               memorizzazione di dati già individuate dalla Direttiva sul commercio elettronico
               (art. 3, lett. g); e il motore di ricerca on line torna ad essere definito come «un
               servizio intermediario che consente all’utente di formulare domande al fine di
               effettuare ricerche […] su tutti i siti web […] sulla base di un’interrogazione su
               qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input,
               e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le
               informazioni relative al contenuto richiesto» (art. 3, lett. j).
                  La lett. u) definisce infine le «condizioni generali» come «tutte le condizioni,
               le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro
               forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario
               dei servizi intermediari», quest’ultimo individuato come «qualsiasi persona fisica
               o  giuridica  che  utilizza  il  servizio  intermediario  in  particolare  per  ricercare
               informazioni o renderle accessibili» (art. 3, lett. b).
                  Si  è  voluto  mettere  in  risalto  il  carattere  astratto  e  generale  di  queste
               definizioni, rispetto a quelle già menzionate nel Regolamento 2019/1150, per
               valorizzare un primo aspetto di novità nella strategia regolativa dell’UE, intesa
               non più a governare soltanto il mercato tradizionale degli scambi di beni e servizi,
               diretti o intermediati, ma a comprendere – disvelandolo – l’insieme delle relazioni

                  23   Cfr.  ancora  sul  punto  TOSI,  L’evoluzione  della  responsabilità  civile  dell’Internet  service  provider
               passivo e attivo, in Dir. ind., 2019, 590, che riorganizza infine la responsabilità del provider intorno
               all’interferenza tra disciplina del commercio elettronico e disciplina di protezione dei dati personali.
               Ugualmente si legge in PACINI, Diritto all’informazione e diritto alla riservatezza nell’era di Internet, in
               Giorn.  dir.  amm.,  2020,  59,  sull’obbligo  dei  motori  di  ricerca  di  accogliere  le  richieste  di
               deindicizzazione riguardanti link che ci tengono dati personali; BUGIOLACCHI, Quale responsabilità
               per i motori di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell’interessato?, in Resp. civ.
               prev., 2016, 571; MARTINELLI, Data protection e contratto nei data driven business model, in Medialaws,
               2020, 63. Per un primo confronto tra precedente e attuale regime si cfr. M. ASTONE, Digital services
               act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?, in
               Contr.  impr.,  2022,  1050.  Cfr.  anche  MAZZARELLA,  La  responsabilità  degli  hosting  provider  sulle
               piattaforme digitali, in Giorn. dir. amm., 2022, 396.
                  24  La proposta e le relative illustrazioni si leggono qui: https://tinyurl.com/27sxuacs. Un primo
               approccio al nuovo prossimo Atto europeo si trova in  ARIA, L’attività delle piattaforme tra DSA e
               Direttiva  SMAV.  La  frontiera  di  una  nuova  regolazione?,  in  Medialaws,  2021,  leggibile  nella  pagina
               https://tinyurl.com/2s3y8uex.


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