Page 14 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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CARMELITA CAMARDI
4, 8 ss.), riconoscendone comunque l’inadeguatezza della disciplina sia con
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riferimento al problema del controllo dei contenuti illegali, sia con riferimento
alla trasformazione del ruolo delle piattaforme nel senso fin qui evidenziato .
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Il primo dato da registrare, dunque, è la definizione della piattaforma di
intermediazione, non più limitata a quelle che agevolano le transazioni
commerciali da parte di un professionista verso un consumatore, ma
definitivamente allargata a qualunque «servizio di memorizzazione di
informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e
diffonde informazioni al pubblico» (art. 3, lett. i); mentre il servizio di
intermediazione è ridefinito con riguardo alle classiche funzioni di trasporto e
memorizzazione di dati già individuate dalla Direttiva sul commercio elettronico
(art. 3, lett. g); e il motore di ricerca on line torna ad essere definito come «un
servizio intermediario che consente all’utente di formulare domande al fine di
effettuare ricerche […] su tutti i siti web […] sulla base di un’interrogazione su
qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input,
e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le
informazioni relative al contenuto richiesto» (art. 3, lett. j).
La lett. u) definisce infine le «condizioni generali» come «tutte le condizioni,
le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro
forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario
dei servizi intermediari», quest’ultimo individuato come «qualsiasi persona fisica
o giuridica che utilizza il servizio intermediario in particolare per ricercare
informazioni o renderle accessibili» (art. 3, lett. b).
Si è voluto mettere in risalto il carattere astratto e generale di queste
definizioni, rispetto a quelle già menzionate nel Regolamento 2019/1150, per
valorizzare un primo aspetto di novità nella strategia regolativa dell’UE, intesa
non più a governare soltanto il mercato tradizionale degli scambi di beni e servizi,
diretti o intermediati, ma a comprendere – disvelandolo – l’insieme delle relazioni
23 Cfr. ancora sul punto TOSI, L’evoluzione della responsabilità civile dell’Internet service provider
passivo e attivo, in Dir. ind., 2019, 590, che riorganizza infine la responsabilità del provider intorno
all’interferenza tra disciplina del commercio elettronico e disciplina di protezione dei dati personali.
Ugualmente si legge in PACINI, Diritto all’informazione e diritto alla riservatezza nell’era di Internet, in
Giorn. dir. amm., 2020, 59, sull’obbligo dei motori di ricerca di accogliere le richieste di
deindicizzazione riguardanti link che ci tengono dati personali; BUGIOLACCHI, Quale responsabilità
per i motori di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell’interessato?, in Resp. civ.
prev., 2016, 571; MARTINELLI, Data protection e contratto nei data driven business model, in Medialaws,
2020, 63. Per un primo confronto tra precedente e attuale regime si cfr. M. ASTONE, Digital services
act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?, in
Contr. impr., 2022, 1050. Cfr. anche MAZZARELLA, La responsabilità degli hosting provider sulle
piattaforme digitali, in Giorn. dir. amm., 2022, 396.
24 La proposta e le relative illustrazioni si leggono qui: https://tinyurl.com/27sxuacs. Un primo
approccio al nuovo prossimo Atto europeo si trova in ARIA, L’attività delle piattaforme tra DSA e
Direttiva SMAV. La frontiera di una nuova regolazione?, in Medialaws, 2021, leggibile nella pagina
https://tinyurl.com/2s3y8uex.
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