Page 15 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               che si sviluppano intorno e in ragione della predisposizione di informazioni e contenuti
               di qualunque natura destinati al pubblico, resa possibile dalle piattaforme a richiesta
               di qualunque destinatario dei loro servizi di hosting. Nessuna esenzione da questa
               disciplina, dunque, per nessuna piattaforma di intermediazione, quale che sia
               l’oggetto dell’attività di hosting svolta o intermediata, per lo meno quando la stessa
               sia definibile come attività principale (non accessoria né marginale); anzi, tutto al
               contrario, un rafforzamento dell’impianto regolatorio per quelle piattaforme che
               rivelino una posizione di mercato maggiormente significativa.
                  Ed infatti  – ed è questo un secondo elemento di novità  – l’avere alzato lo
               sguardo sul complesso fenomeno dell’intermediazione digitale ha permesso al
               legislatore UE di vedere e cogliere l’importanza delle dimensioni e dell’impatto
               che le piattaforme possono raggiungere. Ed è così che nell’art. 33 appaiono le
               piattaforme e i motori di ricerca «di dimensioni molto grandi», individuate in
               quelle  che  raggiungono  «un  numero  medio  mensile  di  destinatari  attivi  del
               servizio  nell’Unione  pari  o  superiore  a  45  milioni»,  e  per  le  quali  si  prevede
               nell’art.  34  che  debbano  individuare,  analizzare  e  valutare  «con  diligenza  gli
               eventuali  rischi  sistemici  nell’Unione  derivanti  dalla  progettazione  o  dal
               funzionamento  del  loro  servizio  e  dei  suoi  relativi  sistemi,  compresi  i  sistemi
               algoritmici,  o  dall’uso  dei  loro  servizi»,  secondo  il  ben  noto  principio
               dell’approccio basato sul rischio, adottato in tutti gli Atti dell’UE che disciplinano
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               il fenomeno digitale .
                  Ciò posto, la disciplina del Digital Services Act, che adesso si esporrà in via
               essenziale  e  sintetica  e  pur  sempre  nell’ottica  del  controllo  del  potere  delle
               piattaforme, dovrebbe coprire tutte le relazioni verticali stabilite con i fruitori del
               servizio che non siano oggetto di altri atti normativi.
                  Essa  si  concentra  in  primis  sulla  questione  della  gestione  dei  contenuti  e
               disciplina assai analiticamente i poteri dei prestatori di servizi sia di agire sui
               contenuti illegali, che di reagire con proprie decisioni alla ritenuta incompatibilità
               dei contenuti forniti dal destinatario con la propria policy (artt. 6-10). Un tema,
               questo, denso di implicazioni e tale da incidere non solo sugli interessi economici
               dei  fruitori,  ma  sui  diritti  di  accesso  e  di  espressione,  specie  se  i  contenuti
               rappresentano manifestazioni del pensiero.
                  Si  tratta  certamente  di  una  delle  manifestazioni  più  tipiche  del  potere  di
               controllo delle piattaforme, spesso reso opaco nel suo esercizio dalla supremazia
               tecnologica di cui esse dispongono, come pure dall’allentamento delle garanzie
               individuali  generato  dall’ambiguità  di  fondo  delle  relazioni  instaurate  con  il
               pubblico dei fruitori. Una folla di destinatari del servizio nonché users senza tregua

                  25   Mentre  nel  Regolamento  gemello  intitolato  Digital  Market  Act  –  di  cui  più  avanti  si  dirà  –
               appaiono le piattaforme gatekeeper, i guardiani dell’accesso, soggetti «di grandi dimensioni», arroccati
               in una posizione di mercato tale da determinare un serio difetto di ingresso e dunque di contendibilità
               di quel mercato: un problema da affrontare in una logica tipicamente antitrust. Per un primo commento
               sulle due proposte di regolamento cfr. RUOTOLO, Digital services act e Digital market act tra responsabilità
               dei fornitori e rischi di bis in idem, che si legge qui http://www.sidiblog.org/2021/03/29/.

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