Page 17 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               sul prestatore – delle ragioni giustificative del provvedimento mediante il quale
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               esso decida di applicare restrizioni in danno dell’utente .
                  Altre  norme  specificamente  destinate  alle  piattaforme  on  line  riguardano
               l’adozione di un sistema interno di gestione dei reclami, di facile accessibilità,
               contro le decisioni più significative assunte dalle piattaforme nei confronti dei
               fruitori, più esattamente: «le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare
               l’accesso alle stesse; le decisioni di sospendere o cessare in tutto o in parte la
               prestazione  del  servizio  ai  destinatari;    le  decisioni  di  sospendere  o  cessare
               l’account  dei  destinatari»  (art.  20).  È  previsto  anche  il  diritto  di  rivolgersi  ad
               organismi certificati di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21).
                  Seguono norme contenenti «Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di
               piattaforme  online  che  consentono  ai  consumatori  di  concludere  contratti  a
               distanza con gli operatori commerciali» (sezione IV).
                  Fin  qui  gli  aspetti  tecnici  strettamente  relazionali  e  contrattualistici  della
               disciplina.
                  Ma  il  Regolamento  travalica  questo  aspetto,  per  delineare  un  sistema
               minimale di controllo dell’organizzazione delle piattaforme e del loro operato,
               indipendentemente dalle relazioni contrattuali con i destinatari del servizio. Ed è
               in  quest’ottica  che,  per  un  verso,  vengono  individuate  le  già  menzionate
               «piattaforme online di dimensioni molto grandi» per la gestione di rischi sistemici
               (art.  33);  per  altro  verso,  si  istituisce  una  nuova  Autorità  di  vigilanza  e
               regolazione, a livello nazionale ma inserita in rete sovranazionale, con il compito
               tipico di garantire l’applicazione coerente del Regolamento (il Coordinatore dei
               servizi digitali, artt. 49 e ss.).
                  Se quest’ultima misura replica un strumento assai diffuso e conosciuto nel
               panorama  degli  strumenti  regolatori  dell’Unione,  conforme  al  modello
               genuinamente liberale di concorrenza ordinata e non opportunistica adottato dai
               Trattati; quella della individuazione di soggetti del mercato digitale incaricati –
               sulla  base  del  loro  gigantismo  –  della  gestione  dei  rischi  efficacemente  definiti
               “sistemici”  rappresenta  invece  l’estensione  coerente  –  e  per  nulla  casuale  –
               dell’approccio già adottato per la conformazione dell’attività di altri soggetti la
               cui  azione  è  in  grado  di  condizionare  ampiamente  i  comportamenti  sociali:  i
               titolari  del  trattamento  dei  dati  personali,  anch’essi  chiamati  dal  GDPR  a
               compiere valutazioni d’impatto dei rischi generati dalla loro attività. Si tratta di
               un approccio amministrativo – e precauzionale – che cerca una combinazione
               ragionevole  dello  statuto  privatistico  di  questi  soggetti  (tutti  sotto  l’ombrello
               protettivo  della  libertà  di  stabilimento  e  di  circolazione),  con  il  rilievo

                  27  La norma ricorda il cosiddetto diritto ad una spiegazione in ordine all’esito di un processo
               automatizzato di decisione, ex art. 22 del GDPR; sul punto si rinvia a BRAVO, Trasparenza del codice
               sorgente  e  decisioni  automatizzate,  in  Dir.  informazione  e  informatica,  2020,  693,  714  ss.;  FALLETTI,
               Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche, ibid., 169; TABARRINI,
               Comprendere la “Big Mind”, ivi, 2019, 562; STRINATI, Algoritmi e decisioni amministrative, in Foro amm.,
               2020, 1591.

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