Page 17 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
sul prestatore – delle ragioni giustificative del provvedimento mediante il quale
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esso decida di applicare restrizioni in danno dell’utente .
Altre norme specificamente destinate alle piattaforme on line riguardano
l’adozione di un sistema interno di gestione dei reclami, di facile accessibilità,
contro le decisioni più significative assunte dalle piattaforme nei confronti dei
fruitori, più esattamente: «le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare
l’accesso alle stesse; le decisioni di sospendere o cessare in tutto o in parte la
prestazione del servizio ai destinatari; le decisioni di sospendere o cessare
l’account dei destinatari» (art. 20). È previsto anche il diritto di rivolgersi ad
organismi certificati di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21).
Seguono norme contenenti «Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di
piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a
distanza con gli operatori commerciali» (sezione IV).
Fin qui gli aspetti tecnici strettamente relazionali e contrattualistici della
disciplina.
Ma il Regolamento travalica questo aspetto, per delineare un sistema
minimale di controllo dell’organizzazione delle piattaforme e del loro operato,
indipendentemente dalle relazioni contrattuali con i destinatari del servizio. Ed è
in quest’ottica che, per un verso, vengono individuate le già menzionate
«piattaforme online di dimensioni molto grandi» per la gestione di rischi sistemici
(art. 33); per altro verso, si istituisce una nuova Autorità di vigilanza e
regolazione, a livello nazionale ma inserita in rete sovranazionale, con il compito
tipico di garantire l’applicazione coerente del Regolamento (il Coordinatore dei
servizi digitali, artt. 49 e ss.).
Se quest’ultima misura replica un strumento assai diffuso e conosciuto nel
panorama degli strumenti regolatori dell’Unione, conforme al modello
genuinamente liberale di concorrenza ordinata e non opportunistica adottato dai
Trattati; quella della individuazione di soggetti del mercato digitale incaricati –
sulla base del loro gigantismo – della gestione dei rischi efficacemente definiti
“sistemici” rappresenta invece l’estensione coerente – e per nulla casuale –
dell’approccio già adottato per la conformazione dell’attività di altri soggetti la
cui azione è in grado di condizionare ampiamente i comportamenti sociali: i
titolari del trattamento dei dati personali, anch’essi chiamati dal GDPR a
compiere valutazioni d’impatto dei rischi generati dalla loro attività. Si tratta di
un approccio amministrativo – e precauzionale – che cerca una combinazione
ragionevole dello statuto privatistico di questi soggetti (tutti sotto l’ombrello
protettivo della libertà di stabilimento e di circolazione), con il rilievo
27 La norma ricorda il cosiddetto diritto ad una spiegazione in ordine all’esito di un processo
automatizzato di decisione, ex art. 22 del GDPR; sul punto si rinvia a BRAVO, Trasparenza del codice
sorgente e decisioni automatizzate, in Dir. informazione e informatica, 2020, 693, 714 ss.; FALLETTI,
Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche, ibid., 169; TABARRINI,
Comprendere la “Big Mind”, ivi, 2019, 562; STRINATI, Algoritmi e decisioni amministrative, in Foro amm.,
2020, 1591.
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