Page 17 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
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estesi a tutta la catena di valore delle imprese con le quali cioè intercorre un
rapporto d’affari consolidato .
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Più nel dettaglio, la responsabilità della società – in senso ampio – in tema di
cambiamenti climatici è ivi oggetto di esplicita previsione normativa dacché
l’art.15 della CSDDD prevede espressamente che gli Stati membri dispongono a
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che le società, soggettivamente individuate nella proposta di direttiva , adottino
un piano “atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti
siano compatibili con la transizione a un’economia sostenibile e con la limitazione del
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riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell’accordo di Parigi” . A tal fine , il
piano deve indicare la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un
rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto, sulla base
delle informazioni e dati di cui la società può “ragionevolmente” disporre .
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Risulta evidente allora come, nell’ottica del legislatore europeo, il contributo delle
società al raggiungimento degli obiettivi sul clima passa attraverso una maggiore
condivisione di informazioni tra tutte le imprese della filiera . Il che è di significativo
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interesse dal momento che, sebbene indirettamente, ha il pregio di estendere
70 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza
delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937. In argomento,
cfr. CORVESE, La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due
Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due
diligence), cit., 3, 2022, 391. Ai fini della direttiva, ai sensi dell’art. 3 CSDDD, per catana di valore si
intende: “[l’]insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da
parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del
prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a
monte e a valle”. Sul tema, v. anche BUCCELLATO, La responsabilità civile da impatto negativo sui diritti
umani di cui alla Proposta di Direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence: profili di
diritto interno funzionali al recepimento, in Jus, 2023, 1, 5 ss.
71 Definito dall’art.3 della CSDDD come un “rapporto d’affari diretto o indiretto che, per intensità o
periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente
accessoria della catena del valore”.
72 Art. 2 CSDDD.
73 A tal fine, nel considerando n.50 della CSDDD, si legge che “affinché la presente direttiva
contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano
atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a
un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di
Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici
sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto
primario di queste”. In argomento, cfr. PRESTI, La sostenibilità nel diritto dell’impresa e delle società:
l’auspicabile ritorno della regolazione pubblica, in Jus, 2022, 3, 391.
74 Occorre segnalare che tale piano climatico è strettamente correlato alla remunerazione
variabile degli amministratori se questa è legata agli obiettivi strategici a lungo termine dell’impresa.
75 Tra questi, a norma dell’art.15, co.2, CSDDD, l’inclusione di obiettivi di riduzione delle
emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto esserlo, come rischio
primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.
76 Peraltro è appena il caso di osservare che il tema della comunicazione di informazioni non
finanziarie, segnatamente ambientali e climatiche, già oggetto della direttiva 2014/95/UE è
attualmente al centro di una recente direttiva europea che ne estende ulteriormente campo di
applicazione e contenuto da parte della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
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