Page 17 - Gianni Capobianco - Tecnologia digitale come strumento di sostenibilità e net-zero per le imprese. Il caso dell'industria aeronautica - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




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               estesi a tutta la catena di valore  delle imprese con le quali cioè intercorre un
               rapporto d’affari consolidato .
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                  Più nel dettaglio, la responsabilità della società – in senso ampio – in tema di
               cambiamenti  climatici  è  ivi  oggetto  di  esplicita  previsione  normativa  dacché
               l’art.15 della CSDDD prevede espressamente che gli Stati membri dispongono a
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               che le società, soggettivamente individuate nella proposta di direttiva , adottino
               un piano “atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti
               siano compatibili  con  la  transizione  a  un’economia  sostenibile e  con  la  limitazione del
                                                                                      74
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               riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell’accordo di Parigi” . A tal fine , il
               piano deve indicare la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un
               rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto, sulla base
               delle informazioni e dati di cui la società può “ragionevolmente” disporre .
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                  Risulta evidente allora come, nell’ottica del legislatore europeo, il contributo delle
               società al raggiungimento degli obiettivi sul clima passa attraverso una maggiore
               condivisione di informazioni tra tutte le imprese della filiera . Il che è di significativo
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               interesse  dal  momento  che,  sebbene  indirettamente,  ha  il  pregio  di  estendere

                  70  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza
               delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937. In argomento,
               cfr. CORVESE, La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due
               Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due
               diligence), cit., 3, 2022, 391. Ai fini della direttiva, ai sensi dell’art. 3 CSDDD, per catana di valore si
               intende: “[l’]insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da
               parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del
               prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a
               monte e a valle”. Sul tema, v. anche BUCCELLATO, La responsabilità civile da impatto negativo sui diritti
               umani di cui alla Proposta di Direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence: profili di
               diritto interno funzionali al recepimento, in Jus, 2023, 1, 5 ss.
                  71  Definito dall’art.3 della CSDDD come un “rapporto d’affari diretto o indiretto che, per intensità o
               periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente
               accessoria della catena del valore”.
                  72  Art. 2 CSDDD.
                  73   A  tal  fine,  nel  considerando  n.50  della  CSDDD,  si  legge  che  “affinché  la  presente  direttiva
               contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano
               atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a
               un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di
               Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici
               sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto
               primario  di  queste”.  In  argomento,  cfr.  PRESTI,  La sostenibilità  nel  diritto  dell’impresa e  delle  società:
               l’auspicabile ritorno della regolazione pubblica, in Jus, 2022, 3, 391.
                  74   Occorre  segnalare  che  tale  piano  climatico  è  strettamente  correlato  alla  remunerazione
               variabile degli amministratori se questa è legata agli obiettivi strategici a lungo termine dell’impresa.
                  75   Tra  questi,  a  norma  dell’art.15,  co.2,  CSDDD,  l’inclusione  di  obiettivi  di  riduzione  delle
               emissioni  se  i  cambiamenti  climatici  sono  indicati,  o  avrebbero  dovuto  esserlo,  come  rischio
               primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.
                  76  Peraltro è appena il caso di osservare che il tema della comunicazione di informazioni non
               finanziarie,  segnatamente  ambientali  e  climatiche,  già  oggetto  della  direttiva  2014/95/UE  è
               attualmente  al  centro  di  una  recente  direttiva  europea  che  ne  estende  ulteriormente  campo  di
               applicazione e contenuto da parte della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

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