Page 14 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               è  quindi  proporre  una  ricostruzione  del  contratto  in  parola  idonea  a
               ricomprendere tutti i servizi che il social fornisce all’utente, solitamente dietro il
               solo trasferimento dei propri dati personali. E purtuttavia, nonostante le varie
               ricostruzioni proposte dalla dottrina, sono dell’opinione che la più verosimile sia
               quella per cui il rapporto tra l’utente e la società che gestisce il social network sia
               un  contratto  misto,  nello  specifico  un  appalto  di  servizi  misto  alla
               somministrazione e alla permuta:
                  1)  appalto  di  servizi  in  quanto,  laddove  la  società  che  gestisce  il  social
                      permette all’utente di comunicare con gli altri mediante i propri strumenti
                      di messaggistica, si ricade, a mio modo di vedere, in una classica ipotesi
                      di appalto ;
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                  2)  somministrazione perché, nella parte in cui la società che gestisce il social
                      permette all’utente di fruire dei servizi offerti dalla propria pagina nel suo
                      complesso,  e  quindi  creare  un  proprio  profilo  e  una  propria  pagina
                      personale, visionare i profili e le pagine personali degli altri, pubblicare
                      post/foto/video, commentare i contenuti degli altri, ecc., altro non sta
                      facendo,  non  diversamente  da  quelle  che  abbiamo  classificato  come
                      piattaforme di servizi, che mettere a disposizione dell’utente un “bene” di
                      cui  fruire,  che  in  questo  caso  è  rappresentato  dal  social  network
                      complessivamente inteso;
                  3)  permuta  in  quanto,  considerato  che  il  corrispettivo  che  l’utente
                      corrisponde alla società non è rappresentato da denaro ma – di regola –
                      solo  dalla  cessione  dei  propri  dati  personali ,  si  ha  in  questo  caso  il
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                      pagamento  di  un  servizio  o  della  somministrazione  di  un  bene  con  il
                      trasferimento  di  un  altro  bene,  come  avviene  nel  tipico  contratto  di
                      permuta.
                  Compiuta quest’operazione esegetica, pare opportuno ora affrontare un altro
               aspetto relativo ai contratti stipulati dagli utenti con le piattaforme digitali, i.e. se
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               tali contratti possano essere qualificati come intuitu personae , cioè se si tratti di

               disposizione della privacy e dei dati personali è in funzione dell’utilizzo della piattaforma, sì che in
               virtù del sinallagma, l’utente in tanto ha il diritto di utilizzare la piattaforma – e il social è obbligato
               a consentirne l’utilizzo – in quanto il social può raccogliere e sfruttare i dati personali».
                  38  In tal senso, seppur per i servizi di posta tradizionali, si veda quanto ritenuto da ANAC
               nell’aggiornamento alla determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante “Linee guida per l’affidamento
               di appalti pubblici di servizi postali”, in anac.it, 16: «I servizi postali sono qualificabili come contratti
               di appalto, aventi ad oggetto più tipi di prestazioni e, in particolare, la raccolta, lo smistamento in
               partenza, il trasporto, lo smistamento in arrivo e la distribuzione degli invii postali».
                  39   Sul  processo  di  patrimonializzazione  dei  dati  personali,  oltre  alla  dottrina  già  citata  in
               precedenza, si richiamano anche le recentissime Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18728, e Cons. Stato,
               29 marzo 2021, n. 2631.
                  40  Una critica al concetto stesso di contratto intuitu personae è stata mossa di recente da  DE
               FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies
               codice privacy e sull’eredità “digitale”, in Contr. impr., 2022, 646: «La nozione di intuitus personae gode
               certamente della forza di una lunga tradizione, sicché, come detto, la stessa è ancora oggi spesso
               utilizzata dalla giurisprudenza. Si ritiene tuttavia di concordare con quella parte della dottrina che

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