Page 14 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
è quindi proporre una ricostruzione del contratto in parola idonea a
ricomprendere tutti i servizi che il social fornisce all’utente, solitamente dietro il
solo trasferimento dei propri dati personali. E purtuttavia, nonostante le varie
ricostruzioni proposte dalla dottrina, sono dell’opinione che la più verosimile sia
quella per cui il rapporto tra l’utente e la società che gestisce il social network sia
un contratto misto, nello specifico un appalto di servizi misto alla
somministrazione e alla permuta:
1) appalto di servizi in quanto, laddove la società che gestisce il social
permette all’utente di comunicare con gli altri mediante i propri strumenti
di messaggistica, si ricade, a mio modo di vedere, in una classica ipotesi
di appalto ;
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2) somministrazione perché, nella parte in cui la società che gestisce il social
permette all’utente di fruire dei servizi offerti dalla propria pagina nel suo
complesso, e quindi creare un proprio profilo e una propria pagina
personale, visionare i profili e le pagine personali degli altri, pubblicare
post/foto/video, commentare i contenuti degli altri, ecc., altro non sta
facendo, non diversamente da quelle che abbiamo classificato come
piattaforme di servizi, che mettere a disposizione dell’utente un “bene” di
cui fruire, che in questo caso è rappresentato dal social network
complessivamente inteso;
3) permuta in quanto, considerato che il corrispettivo che l’utente
corrisponde alla società non è rappresentato da denaro ma – di regola –
solo dalla cessione dei propri dati personali , si ha in questo caso il
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pagamento di un servizio o della somministrazione di un bene con il
trasferimento di un altro bene, come avviene nel tipico contratto di
permuta.
Compiuta quest’operazione esegetica, pare opportuno ora affrontare un altro
aspetto relativo ai contratti stipulati dagli utenti con le piattaforme digitali, i.e. se
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tali contratti possano essere qualificati come intuitu personae , cioè se si tratti di
disposizione della privacy e dei dati personali è in funzione dell’utilizzo della piattaforma, sì che in
virtù del sinallagma, l’utente in tanto ha il diritto di utilizzare la piattaforma – e il social è obbligato
a consentirne l’utilizzo – in quanto il social può raccogliere e sfruttare i dati personali».
38 In tal senso, seppur per i servizi di posta tradizionali, si veda quanto ritenuto da ANAC
nell’aggiornamento alla determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante “Linee guida per l’affidamento
di appalti pubblici di servizi postali”, in anac.it, 16: «I servizi postali sono qualificabili come contratti
di appalto, aventi ad oggetto più tipi di prestazioni e, in particolare, la raccolta, lo smistamento in
partenza, il trasporto, lo smistamento in arrivo e la distribuzione degli invii postali».
39 Sul processo di patrimonializzazione dei dati personali, oltre alla dottrina già citata in
precedenza, si richiamano anche le recentissime Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18728, e Cons. Stato,
29 marzo 2021, n. 2631.
40 Una critica al concetto stesso di contratto intuitu personae è stata mossa di recente da DE
FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies
codice privacy e sull’eredità “digitale”, in Contr. impr., 2022, 646: «La nozione di intuitus personae gode
certamente della forza di una lunga tradizione, sicché, come detto, la stessa è ancora oggi spesso
utilizzata dalla giurisprudenza. Si ritiene tuttavia di concordare con quella parte della dottrina che
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