Page 15 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
contratti nei quali la persona di uno o entrambi i contraenti venga così fortemente
in rilievo che, alla morte di essa, la trasmissibilità mortis causa della sua posizione
contrattuale agli eredi sia da escludere ab imis, non essendo possibile immaginare
che nei rapporti tra Tizio e Caio, alla morte di Tizio, a questo si sostituisca
Sempronio, in quanto per Caio non è indifferente essere legato a Tizio oppure a
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Sempronio .
Ebbene, non essendovi precise indicazioni di legge in merito ai tipi contrattuali
cui abbiamo detto di poter riferire il contratto concluso tra l’utente e la
piattaforma – eccettuato quello del contratto di appalto, per il quale l’art. 1674
c.c. dispone che alla morte dell’appaltatore (nel nostro caso, la piattaforma) il
contratto non si scioglie, se la considerazione della sua persona non sia stata
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motivo determinante del contratto –, la dottrina si è interrogata sulla questione
se, nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, la persona dell’utente sia da
considerarsi o meno elemento essenziale per la piattaforma ai fini della
stipulazione del contratto, giungendo alla conclusione che, di base, non pare
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potersi qualificare il contratto utente-piattaforma come intuitu personae , salva,
però, la possibilità per le parti di escludere la successione degli eredi nella
più si è soffermata sull’argomento e che ravvisa un’estrema eterogeneità e disomogeneità fra i
contratti generalmente individuati come personali, da un lato, e le ipotesi legali di intrasmissibilità
del contratto dall’altro, al punto da rendere impossibile – al di là della mera “etichetta verbale”, che
può ancora conservare una certa utilità “a fini descrittivi” […] – l’individuazione di una categoria
unitaria. Si osserva infatti correttamente che le ragioni giustificatrici che stanno alla base dei casi di
intrasmissibilità legale sono varie e molteplici, difficilmente riconducibili ad una categoria unitaria
determinata dalla natura personale della prestazione: come meglio vedremo di seguito, la ratio che
giustifica l’intrasmissibilità risiede nell’esigenza di garantire a volte gli interessi della parte superstite
(ed infatti, non a caso, in queste ipotesi la regola è quasi sempre derogabile pattiziamente), a volte
degli eredi di quella defunta, altre volte nell’esigenza di tutelare interessi di portata generale».
41 Un esempio lampante può essere quello del contratto di lavoro subordinato che si instaura tra
la società calcistica “Alfa” ed il famoso calciatore Tizio: se, in costanza di rapporto, Tizio dovesse
morire, i suoi eredi non subentreranno nella posizione contrattuale del loro de cuius e non diverranno
quindi lavoratori subordinati di “Alfa”, in quanto è evidente che, nello stipulare il contratto con
Tizio, per la datrice di lavoro era fondamentale che la sua controparte fosse proprio quello specifico
calciatore e non un altro soggetto.
42 Articolo, quello appena richiamato, inapplicabile nel nostro caso, atteso che, essendo i servizi
digitali sempre prestati da delle società, la “morte” di una società coinciderebbe col suo definitivo
scioglimento e ad essa non subentrerebbero degli eredi stricto sensu intesi, per cui è evidente che, a
prescindere dal fatto che la considerazione di quella specifica società sia stata o meno motivo
determinante per la stipula del contratto, alla “morte” di essa il contratto si scioglierà, ma ciò non
per il fatto di essere qualificabile come intuitu personae ma per la circostanza che lo scioglimento di
una società non è motivo di apertura di una successione mortis causa. Naturalmente la soluzione
potrebbe essere diversa ove a prestare il servizio fosse un imprenditore individuale.
43 PINTO, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali”, cit., 716:
«Non può ritenersi che siano contratti c.d. intuitu personae, caratterizzati per il fatto che si sciolgono
alla morte di una delle parti, con conseguente applicazione del principio generale per cui le posizioni
contrattuali di cui il defunto era titolare si trasmettono agli eredi. Difatti, i servizi di tali società
nient’altro sono se non prestazioni standardizzate fornite indifferentemente ad ogni utente, a nulla
rilevando per il gestore della piattaforma trattarsi di un soggetto anziché un altro».
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