Page 15 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               contratti nei quali la persona di uno o entrambi i contraenti venga così fortemente
               in rilievo che, alla morte di essa, la trasmissibilità mortis causa della sua posizione
               contrattuale agli eredi sia da escludere ab imis, non essendo possibile immaginare
               che  nei  rapporti  tra  Tizio  e  Caio,  alla  morte  di  Tizio,  a  questo  si  sostituisca
               Sempronio, in quanto per Caio non è indifferente essere legato a Tizio oppure a
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               Sempronio .
                  Ebbene, non essendovi precise indicazioni di legge in merito ai tipi contrattuali
               cui  abbiamo  detto  di  poter  riferire  il  contratto  concluso  tra  l’utente  e  la
               piattaforma – eccettuato quello del contratto di appalto, per il quale l’art. 1674
               c.c. dispone che alla morte dell’appaltatore (nel nostro caso, la piattaforma) il
               contratto non si scioglie, se la considerazione della sua persona non sia stata
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               motivo determinante del contratto  –, la dottrina si è interrogata sulla questione
               se,  nell’ambito  del  rapporto  contrattuale  de  quo,  la  persona  dell’utente  sia  da
               considerarsi  o  meno  elemento  essenziale  per  la  piattaforma  ai  fini  della
               stipulazione  del  contratto,  giungendo  alla  conclusione  che,  di  base,  non  pare
                                                                                  43
               potersi qualificare il contratto utente-piattaforma come intuitu personae , salva,
               però,  la  possibilità  per  le  parti  di  escludere  la  successione  degli  eredi  nella


               più  si  è  soffermata  sull’argomento  e  che  ravvisa  un’estrema  eterogeneità  e  disomogeneità  fra  i
               contratti generalmente individuati come personali, da un lato, e le ipotesi legali di intrasmissibilità
               del contratto dall’altro, al punto da rendere impossibile – al di là della mera “etichetta verbale”, che
               può ancora conservare una certa utilità “a fini descrittivi” […] – l’individuazione di una categoria
               unitaria. Si osserva infatti correttamente che le ragioni giustificatrici che stanno alla base dei casi di
               intrasmissibilità legale sono varie e molteplici, difficilmente riconducibili ad una categoria unitaria
               determinata dalla natura personale della prestazione: come meglio vedremo di seguito, la ratio che
               giustifica l’intrasmissibilità risiede nell’esigenza di garantire a volte gli interessi della parte superstite
               (ed infatti, non a caso, in queste ipotesi la regola è quasi sempre derogabile pattiziamente), a volte
               degli eredi di quella defunta, altre volte nell’esigenza di tutelare interessi di portata generale».
                  41  Un esempio lampante può essere quello del contratto di lavoro subordinato che si instaura tra
               la società calcistica “Alfa” ed il famoso calciatore Tizio: se, in costanza di rapporto, Tizio dovesse
               morire, i suoi eredi non subentreranno nella posizione contrattuale del loro de cuius e non diverranno
               quindi lavoratori subordinati di “Alfa”, in quanto è evidente che, nello stipulare il contratto con
               Tizio, per la datrice di lavoro era fondamentale che la sua controparte fosse proprio quello specifico
               calciatore e non un altro soggetto.
                  42  Articolo, quello appena richiamato, inapplicabile nel nostro caso, atteso che, essendo i servizi
               digitali sempre prestati da delle società, la “morte” di una società coinciderebbe col suo definitivo
               scioglimento e ad essa non subentrerebbero degli eredi stricto sensu intesi, per cui è evidente che, a
               prescindere  dal  fatto  che  la  considerazione  di  quella  specifica  società  sia  stata  o  meno  motivo
               determinante per la stipula del contratto, alla “morte” di essa il contratto si scioglierà, ma ciò non
               per il fatto di essere qualificabile come intuitu personae ma per la circostanza che lo scioglimento di
               una società non è motivo di apertura di una successione mortis causa. Naturalmente la soluzione
               potrebbe essere diversa ove a prestare il servizio fosse un imprenditore individuale.
                  43  PINTO, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali”, cit., 716:
               «Non può ritenersi che siano contratti c.d. intuitu personae, caratterizzati per il fatto che si sciolgono
               alla morte di una delle parti, con conseguente applicazione del principio generale per cui le posizioni
               contrattuali di cui il defunto era titolare si trasmettono agli eredi. Difatti, i servizi di tali società
               nient’altro sono se non prestazioni standardizzate fornite indifferentemente ad ogni utente, a nulla
               rilevando per il gestore della piattaforma trattarsi di un soggetto anziché un altro».

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