Page 16 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               posizione del de cuius, o qualificando il contratto come fiduciario o per garantire
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               il  rispetto  della  privacy  del  defunto  e  dei  terzi  coi  quali  egli  era  in  contatto ,
               mediante apposite clausole di esclusione. Su quest’ultimo specifico argomento
               torneremo più avanti.
                  Focalizzandoci  per  un  attimo  sulle  peculiarità  del  rapporto  che  viene  ad
               intercorrere tra l’utente e la società che gestisce la piattaforma al momento della
               stipula del contratto per la fruizione del servizio offerto dalla medesima, infatti,
               ci  si  accorge  che  l’intuitus  personae  nel  caso  di  specie  non  viene  affatto  in
               considerazione.  Avrò  modo  di  dimostrare  nel  prosieguo  come  la  persona
               dell’utente sia del tutto indifferente per la piattaforma e che chi sia la società che
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               la  gestisce  sia  del  tutto  indifferente  per  l’utente ,  ma  reputo  opportuno
               approfondire  ancora  un  po’  già  da  ora  il  tema  relativo  all’an  della  rilevanza
               dell’intuitus personae nell’ambito del rapporto utente-piattaforma.
                  Ciò che viene in rilievo quando si parla di intuitus personae – ma questo l’ho già
               detto – è la particolare considerazione in cui è tenuto almeno uno dei soggetti
               nell’ambito del rapporto contrattuale; si deve specificare, però, che alla figura
               della  controparte  contrattuale  deve  darsi  particolare  rilievo,  perché  possa
               effettivamente ricorrere il concetto de quo, ai fini della stipulazione del contratto
               medesimo, nel senso che un certo soggetto stipula un certo contratto con quella
               specifica controparte contrattuale solo perché quest’ultima è un qualcuno che il
               primo tiene in particolare considerazione e col quale ritiene opportuno concludere
               quel  determinato  negozio,  che  invece  non  concluderebbe  con  una  persona
               diversa. Nello specifico caso del contratto stipulato con la piattaforma che offre
               servizi digitali è invece evidente che in nessun modo viene in rilievo una parte
               contrattuale o l’altra e che la particolare modalità in cui il servizio viene fruito da
               un  certo  utente  non  permette  di  qualificare  il  contratto  come  intuitu  personae,
               perché il fatto che, per esempio, mediante la propria pagina personale di un dato
               social  network  Tizio  interagisca  con  i  terzi  in  nome  proprio  e  con  particolari
               personalizzazioni della medesima non significa cha la piattaforma gli offra quel
               servizio e ch’egli ne possa usufruire in quel modo solo perché si tratta di Tizio, in
               quanto il medesimo trattamento riceverebbero anche Caio, Sempronio, Mevio e


                  44  CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 79, la quale, spingendosi ancora oltre,
               ritiene  addirittura  che  la  facoltà  di  subentro  debba  essere  specificamente  prevista  dalle  parti,
               dovendosi altrimenti ritenerla esclusa: «Pertanto, se i contratti di servizio in discorso — che sono,
               si può dire al 100%, contratti standard — non prevedono o escludono nelle condizioni generali di
               contratto la possibilità di subentro, perché qualificati fiduciari o intuitu personae oppure, a maggior
               ragione, per il necessario rispetto del diritto personalissimo alla privacy del defunto o dei terzi con i
               quali egli era in contatto mediante quel servizio, allora gli eredi si troveranno nelle condizioni di
               non poter controllare i dati personali del de cuius oggetto di quei contratti».
                  45  Non si può di fatti sostenere che l’utente, nello scegliere, per esempio, un certo social network
               anziché  un  altro  tenga  in  considerazione  chi  sia  la  società  che  offre  il  servizio,  in  quanto,  ad
               orientare la scelta, non è la “persona” della controparte quanto l’insieme delle caratteristiche del
               servizio  offerto,  che  in  nessun  modo  rileva  ai  fini  della  qualificazione  di  un  contratto  come
               connaturato da intuitus personae o meno.

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