Page 16 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
posizione del de cuius, o qualificando il contratto come fiduciario o per garantire
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il rispetto della privacy del defunto e dei terzi coi quali egli era in contatto ,
mediante apposite clausole di esclusione. Su quest’ultimo specifico argomento
torneremo più avanti.
Focalizzandoci per un attimo sulle peculiarità del rapporto che viene ad
intercorrere tra l’utente e la società che gestisce la piattaforma al momento della
stipula del contratto per la fruizione del servizio offerto dalla medesima, infatti,
ci si accorge che l’intuitus personae nel caso di specie non viene affatto in
considerazione. Avrò modo di dimostrare nel prosieguo come la persona
dell’utente sia del tutto indifferente per la piattaforma e che chi sia la società che
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la gestisce sia del tutto indifferente per l’utente , ma reputo opportuno
approfondire ancora un po’ già da ora il tema relativo all’an della rilevanza
dell’intuitus personae nell’ambito del rapporto utente-piattaforma.
Ciò che viene in rilievo quando si parla di intuitus personae – ma questo l’ho già
detto – è la particolare considerazione in cui è tenuto almeno uno dei soggetti
nell’ambito del rapporto contrattuale; si deve specificare, però, che alla figura
della controparte contrattuale deve darsi particolare rilievo, perché possa
effettivamente ricorrere il concetto de quo, ai fini della stipulazione del contratto
medesimo, nel senso che un certo soggetto stipula un certo contratto con quella
specifica controparte contrattuale solo perché quest’ultima è un qualcuno che il
primo tiene in particolare considerazione e col quale ritiene opportuno concludere
quel determinato negozio, che invece non concluderebbe con una persona
diversa. Nello specifico caso del contratto stipulato con la piattaforma che offre
servizi digitali è invece evidente che in nessun modo viene in rilievo una parte
contrattuale o l’altra e che la particolare modalità in cui il servizio viene fruito da
un certo utente non permette di qualificare il contratto come intuitu personae,
perché il fatto che, per esempio, mediante la propria pagina personale di un dato
social network Tizio interagisca con i terzi in nome proprio e con particolari
personalizzazioni della medesima non significa cha la piattaforma gli offra quel
servizio e ch’egli ne possa usufruire in quel modo solo perché si tratta di Tizio, in
quanto il medesimo trattamento riceverebbero anche Caio, Sempronio, Mevio e
44 CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 79, la quale, spingendosi ancora oltre,
ritiene addirittura che la facoltà di subentro debba essere specificamente prevista dalle parti,
dovendosi altrimenti ritenerla esclusa: «Pertanto, se i contratti di servizio in discorso — che sono,
si può dire al 100%, contratti standard — non prevedono o escludono nelle condizioni generali di
contratto la possibilità di subentro, perché qualificati fiduciari o intuitu personae oppure, a maggior
ragione, per il necessario rispetto del diritto personalissimo alla privacy del defunto o dei terzi con i
quali egli era in contatto mediante quel servizio, allora gli eredi si troveranno nelle condizioni di
non poter controllare i dati personali del de cuius oggetto di quei contratti».
45 Non si può di fatti sostenere che l’utente, nello scegliere, per esempio, un certo social network
anziché un altro tenga in considerazione chi sia la società che offre il servizio, in quanto, ad
orientare la scelta, non è la “persona” della controparte quanto l’insieme delle caratteristiche del
servizio offerto, che in nessun modo rileva ai fini della qualificazione di un contratto come
connaturato da intuitus personae o meno.
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