Page 17 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
Filano, salvi la possibilità per ciascuno di fruirne con modalità differenti ed il fatto
che, per le potenzialità della moderna tecnologia, l’utente possa personalizzare
quasi infinitamente il modo in cui ne fruisce. La particolare forma con cui l’utente
adatta la fruizione del servizio ai propri specifici gusti ed esigenze, però, rimane
pur sempre indifferente per la piattaforma, rappresentando nient’altro che un
modo di godere della prestazione scelto da quello specifico utente, che, per la
società che adempie, è solo uno dei tanti e che potrebbe essere scelto da tutti gli
altri utenti come da nessuno di essi.
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Non si può quindi negare che, come è stato sostenuto , in determinate
circostanze la modalità di fruizione del servizio rappresenti per l’utente una forma
di espressione della propria persona, ma malgrado questo non vedo come ciò
possa portare ad escludere in radice la trasmissibilità del rapporto tra il predetto e
la piattaforma facendogli assume la caratteristica di essere intuitu personae,
considerato che non è certo la piattaforma a stipulare il contratto con quello
specifico utente o a fornirgli un servizio diverso dagli altri in considerazione della
sua persona ma solo l’utente a fruire del servizio secondo le modalità che più
preferisce e che ritiene più consone e adeguate ai propri gusti e bisogni. Nel caso
di subentro degli eredi nella sua posizione, pertanto, costoro potrebbero
benissimo iniziare a fruire del servizio in modo completamente diverso, senza che
ciò, lo si ripete, faccia per la piattaforma alcuna differenza.
Un diverso modo di opinare finirebbe per essere del tutto irrispettoso del
principio di certezza del diritto. Se, infatti, si accettasse la tesi per cui la particolare
personalizzazione del modo di fruire del servizio sia elemento tale da rendere il
contratto intuitu personae e quindi da escludere la trasmissibilità mortis causa del
rapporto, occorrerebbe anche definire una linea di demarcazione ben precisa al di
qua della quale il quomodo della fruizione non incide sulla trasmissibilità del
contratto e oltre la quale il contratto diventa, invece, di tipo fiduciario. In assenza
di un paradigma preciso, che non potrebbe avere fonte se non nella legge e che
divenga guida sicura per l’interprete, si rischierebbe infatti di trovarsi
nell’impossibilità di stabilire con certezza ed ex ante se quello specifico rapporto
contrattuale sia o meno caratterizzato dall’intuitus personae, con la conseguenza che
le parti dell’eventuale controversia avente quale petitum la successione in quel
rapporto finirebbero per trovarsi in balia del totale arbitrio del giudice al cui vaglio
la questione venisse rimessa. Si pensi, per esempio, al caso di Tizio che, sottoscritto
un contratto con la società che gestisce un certo social network per fruire del servizio
che la medesima offre, comunichi correttamente i propri dati personali – non visibili
46 DELLE MONACHE, Successione mortis causa e patrimonio digitale, in Nuova giur. civ. comm., 2020,
463: «Nel caso che ci occupa, invece, è semmai in gioco la specificità soggettiva – ovverosia
l’individualità – dell’utente della rete: rispetto a costui, invero, si realizza un coinvolgimento
personale nell’attuazione del rapporto, giacché è la sua personalità ad esprimersi attraverso
l’utilizzazione del servizio. Il giudizio sulla tenuta del rapporto, nondimeno, non sembra poter
condurre ad un esito diverso rispetto a quello attinto con riguardo ai contratti caratterizzati
dall’intuitus personae, per come normalmente sono intesi».
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