Page 17 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               Filano, salvi la possibilità per ciascuno di fruirne con modalità differenti ed il fatto
               che, per le potenzialità della moderna tecnologia, l’utente possa personalizzare
               quasi infinitamente il modo in cui ne fruisce. La particolare forma con cui l’utente
               adatta la fruizione del servizio ai propri specifici gusti ed esigenze, però, rimane
               pur  sempre  indifferente  per  la  piattaforma,  rappresentando  nient’altro  che  un
               modo di godere della prestazione scelto da quello specifico utente, che, per la
               società che adempie, è solo uno dei tanti e che potrebbe essere scelto da tutti gli
               altri utenti come da nessuno di essi.
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                  Non  si  può  quindi  negare  che,  come  è  stato  sostenuto ,  in  determinate
               circostanze la modalità di fruizione del servizio rappresenti per l’utente una forma
               di espressione della propria persona, ma malgrado questo non vedo come ciò
               possa portare ad escludere in radice la trasmissibilità del rapporto tra il predetto e
               la  piattaforma  facendogli  assume  la  caratteristica  di  essere  intuitu  personae,
               considerato  che  non  è  certo  la  piattaforma  a  stipulare  il  contratto  con  quello
               specifico utente o a fornirgli un servizio diverso dagli altri in considerazione della
               sua persona ma solo l’utente a fruire del servizio secondo le modalità che più
               preferisce e che ritiene più consone e adeguate ai propri gusti e bisogni. Nel caso
               di  subentro  degli  eredi  nella  sua  posizione,  pertanto,  costoro  potrebbero
               benissimo iniziare a fruire del servizio in modo completamente diverso, senza che
               ciò, lo si ripete, faccia per la piattaforma alcuna differenza.
                  Un  diverso  modo  di  opinare  finirebbe  per  essere  del  tutto  irrispettoso  del
               principio di certezza del diritto. Se, infatti, si accettasse la tesi per cui la particolare
               personalizzazione del modo di fruire del servizio sia elemento tale da rendere il
               contratto intuitu personae e quindi da escludere la trasmissibilità  mortis causa del
               rapporto, occorrerebbe anche definire una linea di demarcazione ben precisa al di
               qua  della  quale  il  quomodo  della  fruizione  non  incide  sulla  trasmissibilità  del
               contratto e oltre la quale il contratto diventa, invece, di tipo fiduciario. In assenza
               di un paradigma preciso, che non potrebbe avere fonte se non nella legge e che
               divenga  guida  sicura  per  l’interprete,  si  rischierebbe  infatti  di  trovarsi
               nell’impossibilità di stabilire con certezza ed ex ante se quello specifico rapporto
               contrattuale sia o meno caratterizzato dall’intuitus personae, con la conseguenza che
               le  parti  dell’eventuale  controversia  avente  quale  petitum  la  successione  in  quel
               rapporto finirebbero per trovarsi in balia del totale arbitrio del giudice al cui vaglio
               la questione venisse rimessa. Si pensi, per esempio, al caso di Tizio che, sottoscritto
               un contratto con la società che gestisce un certo social network per fruire del servizio
               che la medesima offre, comunichi correttamente i propri dati personali – non visibili


                  46  DELLE MONACHE, Successione mortis causa e patrimonio digitale, in Nuova giur. civ. comm., 2020,
               463:  «Nel  caso  che  ci  occupa,  invece,  è  semmai  in  gioco  la  specificità  soggettiva  –  ovverosia
               l’individualità  –  dell’utente  della  rete:  rispetto  a  costui,  invero,  si  realizza  un  coinvolgimento
               personale  nell’attuazione  del  rapporto,  giacché  è  la  sua  personalità  ad  esprimersi  attraverso
               l’utilizzazione del servizio. Il giudizio sulla tenuta del rapporto, nondimeno, non sembra poter
               condurre  ad  un  esito  diverso  rispetto  a  quello  attinto  con  riguardo  ai  contratti  caratterizzati
               dall’intuitus personae, per come normalmente sono intesi».

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