Page 18 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               agli altri utenti – ma poi utilizzi come “immagine del profilo” quella di un cane
               (non  suo)  e  si  limiti  a  “condividere”  sulla  propria  pagina  personale  notizie  –
               pubblicate sulle pagine Internet di noti quotidiani – di maltrattamenti contro gli
               animali, seguiti da post di condanna contro gli autori di quei maltrattamenti, e degli
               inviti ad iscriversi ad associazioni come WWF,  LAV o ENPA e poi, ad un certo
               punto, inizi a scrivere ogni tanto qualche “post” in cui parla genericamente dei
               rapporti dell’uomo con gli animali, carichi anche qualche video in cui si vedono lui
               e i suoi familiari che festeggiano il compleanno di un membro della famiglia o si
               preparano a partire per una vacanza (senza che, ovviamente, sia possibile però
               capire se chi compare in quel video sia il titolare dell’account inteso in senso lato o
               meno, perché gli altri utenti non possono vedere i dati personali di Tizio e perché
               nei video non si fa mai riferimento ai dati identificativi di chi vi compare) e, da
               ultimo, una foto della sua nuova casa vista da fuori, foto nella quale non compare
               alcuna  persona.  A  fronte  di  una  situazione  di  questo  tipo,  sarebbe  possibile  la
               successione nel rapporto contrattuale tra Tizio e la piattaforma? Qual è, insomma,
               il limite al di qua del quale la fruizione del servizio non è così personalizzata da
               essere ammissibile la successione nel rapporto contrattuale e al di là del quale il
               trapasso agli eredi è senz’altro da escludere?
                  È di tutta evidenza che enormi sarebbero i problemi pratici che la soluzione
               attualmente caldeggiata da una buona parte della dottrina porterebbe con sé, perché
               i  consociati  verrebbero  completamente  privati  di  ogni  certezza  rispetto
               all’applicazione delle disposizioni del diritto positivo che regolano la successione a
               causa di morte e perché, a fronte di una situazione come quella sopra descritta, il
               giudice che si trovasse a dover decidere l’eventuale controversia si ritroverebbe ad
               applicare  o  meno  la  legge  a  seconda  della  sua  personale  convinzione  sulla
               possibilità di riconoscere o meno al rapporto natura fiduciaria, convinzione che,
               però, sarebbe frutto non dell’utilizzo di precisi canoni normativi ma di opinioni
               quanto mai personali ed arbitrarie e più o meno condivisibili del giudice persona
               fisica.  Pertanto,  non  profilandosi  condivisibile  la  soluzione  per  la  quale  debba
               procedersi  ad  una  valutazione  caso  per  caso,  la  scelta  da  operare  è  tra  la
               trasmissibilità o l’intrasmissibilità sic et simpliciter , e di conseguenza, salvo che si
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               voglia giungere al punto di sostenere che, indipendentemente dalle circostanze di
               fatto e per un motivo non propriamente identificabile, sia da escludere tout court la
               successione rispetto ai rapporti contrattuali volti all’ottenimento di servizi forniti da
               piattaforme  digitali,  è  mia  opinione,  come  dirò  meglio  più  avanti,  che  anche
               rispetto a questo tipo di contratti trovi piena applicazione la disciplina contenuta
               negli artt. 456 ss. c.c., salve le precisazioni che avrò modo di fare nel prosieguo.

                  47   In  questi  termini  anche  PINTO,  Sulla  trasmissibilità  mortis  causa  delle  situazioni  giuridiche
               soggettive “digitali”, cit., 715: «Secondo un’altra opinione, come si è visto, l’idoneità di tali rapporti
               ad essere oggetto di successione andrebbe valutata “caso per caso” […]. Detta impostazione non
               pare convincente […] perché […] non può che portare a gravi incertezze nel mondo degli operatori
               del diritto. Quindi, ci si deve piuttosto orientare verso il bivio che segue: o detti rapporti contrattuali
               sono oggetto di successione mortis causa o non lo sono».

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