Page 18 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
agli altri utenti – ma poi utilizzi come “immagine del profilo” quella di un cane
(non suo) e si limiti a “condividere” sulla propria pagina personale notizie –
pubblicate sulle pagine Internet di noti quotidiani – di maltrattamenti contro gli
animali, seguiti da post di condanna contro gli autori di quei maltrattamenti, e degli
inviti ad iscriversi ad associazioni come WWF, LAV o ENPA e poi, ad un certo
punto, inizi a scrivere ogni tanto qualche “post” in cui parla genericamente dei
rapporti dell’uomo con gli animali, carichi anche qualche video in cui si vedono lui
e i suoi familiari che festeggiano il compleanno di un membro della famiglia o si
preparano a partire per una vacanza (senza che, ovviamente, sia possibile però
capire se chi compare in quel video sia il titolare dell’account inteso in senso lato o
meno, perché gli altri utenti non possono vedere i dati personali di Tizio e perché
nei video non si fa mai riferimento ai dati identificativi di chi vi compare) e, da
ultimo, una foto della sua nuova casa vista da fuori, foto nella quale non compare
alcuna persona. A fronte di una situazione di questo tipo, sarebbe possibile la
successione nel rapporto contrattuale tra Tizio e la piattaforma? Qual è, insomma,
il limite al di qua del quale la fruizione del servizio non è così personalizzata da
essere ammissibile la successione nel rapporto contrattuale e al di là del quale il
trapasso agli eredi è senz’altro da escludere?
È di tutta evidenza che enormi sarebbero i problemi pratici che la soluzione
attualmente caldeggiata da una buona parte della dottrina porterebbe con sé, perché
i consociati verrebbero completamente privati di ogni certezza rispetto
all’applicazione delle disposizioni del diritto positivo che regolano la successione a
causa di morte e perché, a fronte di una situazione come quella sopra descritta, il
giudice che si trovasse a dover decidere l’eventuale controversia si ritroverebbe ad
applicare o meno la legge a seconda della sua personale convinzione sulla
possibilità di riconoscere o meno al rapporto natura fiduciaria, convinzione che,
però, sarebbe frutto non dell’utilizzo di precisi canoni normativi ma di opinioni
quanto mai personali ed arbitrarie e più o meno condivisibili del giudice persona
fisica. Pertanto, non profilandosi condivisibile la soluzione per la quale debba
procedersi ad una valutazione caso per caso, la scelta da operare è tra la
trasmissibilità o l’intrasmissibilità sic et simpliciter , e di conseguenza, salvo che si
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voglia giungere al punto di sostenere che, indipendentemente dalle circostanze di
fatto e per un motivo non propriamente identificabile, sia da escludere tout court la
successione rispetto ai rapporti contrattuali volti all’ottenimento di servizi forniti da
piattaforme digitali, è mia opinione, come dirò meglio più avanti, che anche
rispetto a questo tipo di contratti trovi piena applicazione la disciplina contenuta
negli artt. 456 ss. c.c., salve le precisazioni che avrò modo di fare nel prosieguo.
47 In questi termini anche PINTO, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche
soggettive “digitali”, cit., 715: «Secondo un’altra opinione, come si è visto, l’idoneità di tali rapporti
ad essere oggetto di successione andrebbe valutata “caso per caso” […]. Detta impostazione non
pare convincente […] perché […] non può che portare a gravi incertezze nel mondo degli operatori
del diritto. Quindi, ci si deve piuttosto orientare verso il bivio che segue: o detti rapporti contrattuali
sono oggetto di successione mortis causa o non lo sono».
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