Page 19 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               4.  La  natura  del  profilo  e  delle  pagine  personali  e  la  qualificazione  dei
                  contenuti in essi presenti

                  Come abbiamo avuto modo di vedere finora, al momento della stipula del
               contratto tra l’utente e la piattaforma, essendo lo stesso qualificabile certamente
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               come contratto standard di massa , la piattaforma richiede sempre all’utente la
               creazione di un documento di legittimazione che permetta alla stessa di accertarsi
               dell’identità di colui che si trovasse in futuro a richiedere l’erogazione del servizio
               e all’utente di identificarsi con la piattaforma per richiedere di fruire del servizio
               medesimo, cioè la creazione di un account.
                  Oltre all’account, però, la piattaforma – salvi rari casi, come quello dei servizi
               offerti dai motori di ricerca, in cui, in realtà, solitamente non è richiesta nemmeno
               la scelta delle credenziali – richiede altresì sempre e comunque la creazione di un
               profilo e mette a disposizione dell’utente una o più pagine personali. È opportuno,
               ora, ai fini della nostra analisi, comprendere quale sia la differenza tra gli stessi e,
               di conseguenza, la disciplina applicabile.
                  Quando,  in  riferimento  ai  contratti  tra  utente  e  piattaforma,  parliamo  di
               “profilo” facciamo riferimento all’insieme dei dati personali (nome, cognome,
               luogo e data di nascita, domicilio/residenza, lavoro svolto, titoli di studio, ecc.)
               che l’utente comunica e che vengono inseriti dalla società gestrice in una scheda
               persona del cliente. C’è però da mettere immediatamente in chiaro un aspetto e
               cioè che la comunicazione di questi dati personali è sempre “volontaria” e non
               obbligatoria,  nel  senso  che,  se  è  vero  che  la  comunicazione  di  alcuni  –  nello
               specifico il nome, il cognome e la data di nascita – è richiesta dalla piattaforma
               come condizione preliminare per la stipula del contratto stesso, è altresì vero che
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               la piattaforma non effettua alcun controllo sulla veridicità dei medesimi , sia
               perché non è di suo interesse sapere chi effettivamente sia il soggetto al quale
               presta  il  servizio  –  che  si  legittima  alla  fruizione  dello  stesso  soltanto
               comunicando  i  dati  che  costituiscono  l’account  –,  sia  perché  diventerebbe
               senz’altro  enormemente  complicato  per  un  soggetto  che  stipula  contratti
               standardizzati  potenzialmente  con  ogni  abitante  del  pianeta  accertarsi
               dell’effettiva  identità  di  ciascuna  controparte  contrattuale.  Si  deve  quindi
               immediatamente  fare  una  precisazione  in  merito  alla  definizione  di  “profilo”
               come “insieme dei dati personali comunicati dall’utente”, e cioè che ha senso
               parlare di “dati personali ” solo laddove quelli forniti dall’utente siano reali, in
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                  48  CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 79; MAGNANI, L’eredità digitale, in Not.,
               2014, 524, seppur con esplicito riferimento ai soli contratti delle società che forniscono servizi di
               posta elettronica.
                  49  Il riferimento non è ai c.d. pseudonimi (o, per utilizzare una terminologia più anglofona,
               nicknames), che sono i nominativi, diversi dai veri dati anagrafici, di volta in volta scelti dai vari
               utenti e visibili ai terzi, ma ai casi in cui i dati comunicati dall’utente alla piattaforma e destinati a
               rimanere riservati, perché occorrenti solo per l’identificazione delle parti contrattuali nei rapporti
               utente-piattaforma, siano inventati.
                  50  Che, secondo la definizione data dal par. 4, n. 1), Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR), è «qualsiasi

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