Page 23 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
l’invio. È allora interessante capire – e si vedrà meglio perché quando tratteremo
dei profili successori della questione – come debba essere classificata la
corrispondenza ricevuta dall’utente nonché, soprattutto, quella da lui inviata e
della quale, nonostante l’invio, egli può ancora prendere visione all’interno della
propria area riservata.
Per comprenderlo si deve a mio avviso anzitutto ragionare su quale sia in
concreto il funzionamento dei servizi di posta elettronica offerti dalle varie
piattaforme e, più precisamente, come sia qualificabile sotto il profilo giuridico il
servizio in questione e quali siano i diritti che l’utente può vantare sui messaggi
inviati e ricevuti.
Sotto il primo aspetto, quando si usufruisce di un servizio di posta elettronica
la piattaforma offre in sostanza all’utente un duplice servizio: a) consegna la
corrispondenza da lui inviata e ricevuta; b) conserva una copia di tutta la
corrispondenza inviata e ricevuta. Nel primo caso siamo certamente dinanzi ad
un servizio in tutto e per tutto coincidente con quello offerto da un normale
operatore postale (si pensi a “Poste Italiane S.p.A.”), ragione per cui il contratto
stipulato con l’utente è da qualificare come appalto di servizi; nel secondo caso il
servizio si sostanzia, invece, nella conservazione di tutta la corrispondenza
ricevuta ed inviata e nell’estrazione di una copia di quella inviata prima di spedirla
al destinatario, anch’esso qualificabile come appalto di servizi.
Se è così, è di tutta evidenza, quindi, che l’utente è titolare del diritto di
proprietà sia della corrispondenza ricevuta quanto della copia di quella inviata ed
è libero, in ogni momento, di procedere all’eliminazione di tutta o parte della
corrispondenza inviata o ricevuta, come potrebbe, mutatis mutandis, eliminare la
corrispondenza cartacea ricevuta o la copia della corrispondenza cartacea inviata,
ove ne abbia conservata una. Né può sostenersi che, per una quanto mai generica
e non meglio qualificabile necessità di tutelare la privacy del destinatario rispetto
al contenuto della corrispondenza lui inviata, sia in qualche modo vietato al
mittente di estrarre una copia di quanto abbia scritto e spedito al destinatario.
Dopotutto, laddove il titolare ritenga che dal contenuto di quanto in parola possa
derivare una lesione a diritti suoi o di terzi, ben potrebbe liberarsene in maniera
semplicissima, per cui, laddove, invece, non l’abbia fatto, non mi pare azzardato
presumere che lo stesso abbia ritenuto non necessario farlo e, di conseguenza, che
forse l’eventuale conoscenza del predetto contenuto non comporti rischi così
grandi; in ogni caso, poi, ove a venire a conoscenza del contenuto della
corrispondenza ricevuta ed inviata dal de cuius siano i suoi eredi, non vedo quale
tipo di tutela debba invocarsi per la privacy di coloro che con lui se l’erano
scambiata nei confronti di soggetti che sono i continuatori di tutte le posizioni
giuridiche attive e passive dell’ereditando che non si sono estinte per effetto della
morte e che quindi, in termini evocativi, adesso è come se fossero essi stessi
l’ereditando.
Particolare è anche la natura della pagina personale all’interno della quale
l’utente può consultare la posta ricevuta e la copia di quella inviata. Una pagina
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