Page 24 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
di questo tipo, infatti, presenta alcune peculiarità:
a) contiene delle res, la corrispondenza elettronica, sulle quali, come ho
detto, l’utente vanta un diritto reale, nello specifico di proprietà;
b) quanto in essa contenuto non viene inserito dall’utente ma viene
conservato direttamente dalla società che offre il servizio, in quanto la
corrispondenza ricevuta dall’utente e la copia di quella da lui inviata non
fuoriescono mai dallo spazio digitale in cui sono state create, dal quale
vengono spedite, nel quale vengono ricevute e in cui vengono archiviate.
Siamo dunque al cospetto di una pagina personale ibrida, che si pone a metà
strada tra la pagina personale che abbiamo definito privata passiva e quella che
abbiamo definito privata attiva, benché si avvicini più al secondo che al primo
tipo, in quanto i contenuti in essa presenti non sono dati personali ma res in
titolarità dell’utente, epperò non è l’utente ad inserire questi contenuti nella
pagina personale ma la piattaforma, che, in esecuzione del servizio prestato,
archivia sia la posta da lui ricevuta che la copia di quella che ha inviato.
Ciò che più rileva ai nostri fini, tuttavia, è il fatto che sulla corrispondenza ivi
presente l’utente vanta un diritto di proprietà, che, come vedremo poco appresso,
è suscettibile di cadere in successione alla morte del suo titolare.
6. I problemi di diritto successorio
L’intera operazione ermeneutica sin qui condotta era propedeutica all’analisi
cui da questo momento in poi ci accingiamo e che rappresenta il vero argomento
del presente scritto, e cioè se sia da ritenere possibile il subentro per successione a
causa di morte dell’erede in tutti i diritti che il de cuius aveva nei confronti della
piattaforma in virtù del contratto con la stessa stipulato, su quanto contenuto
all’interno dello spazio digitale e sui beni digitali che la piattaforma gli aveva
messo a disposizione. Sarà allora necessario analizzare separatamente diverse
questioni, che possono essere individuate nelle seguenti: a) se sia da ritenersi
possibile la successione nella posizione contrattuale dell’utente relativamente al
contratto tra lo stesso e la società che forniva il servizio; b) se sia possibile la
trasmissione mortis causa dei dati contenuti all’interno degli spazi e dei beni digitali
che la piattaforma aveva fornito all’utente; c) se sia possibile la successione
nell’account stricto sensu inteso.
6.1. (segue) La trasmissibilità della posizione contrattuale dell’utente
La prima questione che analizzeremo è quella relativa alla trasmissibilità mortis
causa della posizione contrattuale derivata all’utente dalla stipula del contratto
con la piattaforma.
In linea generale, la successione per causa di morte nei rapporti contrattuali
era espressamente disciplinata dal Codice civile del 1865, il cui articolo 1127
disponeva che «Si presume che ciascuno abbia contratto per sé e per i suoi eredi ed aventi
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