Page 24 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 24

LUCA COLLURA





               di questo tipo, infatti, presenta alcune peculiarità:
                  a)  contiene  delle  res,  la  corrispondenza  elettronica,  sulle  quali,  come  ho
                      detto, l’utente vanta un diritto reale, nello specifico di proprietà;
                  b)  quanto  in  essa  contenuto  non  viene  inserito  dall’utente  ma  viene
                      conservato direttamente dalla società che offre il servizio, in quanto la
                      corrispondenza ricevuta dall’utente e la copia di quella da lui inviata non
                      fuoriescono mai dallo spazio digitale in cui sono state create, dal quale
                      vengono spedite, nel quale vengono ricevute e in cui vengono archiviate.
                  Siamo dunque al cospetto di una pagina personale ibrida, che si pone a metà
               strada tra la pagina personale che abbiamo definito privata passiva e quella che
               abbiamo definito privata attiva, benché si avvicini più al secondo che al primo
               tipo,  in  quanto  i  contenuti  in  essa  presenti non  sono  dati  personali ma  res in
               titolarità  dell’utente,  epperò  non  è  l’utente  ad  inserire  questi  contenuti  nella
               pagina  personale  ma  la  piattaforma,  che,  in  esecuzione  del  servizio  prestato,
               archivia sia la posta da lui ricevuta che la copia di quella che ha inviato.
                  Ciò che più rileva ai nostri fini, tuttavia, è il fatto che sulla corrispondenza ivi
               presente l’utente vanta un diritto di proprietà, che, come vedremo poco appresso,
               è suscettibile di cadere in successione alla morte del suo titolare.


               6. I problemi di diritto successorio

                  L’intera operazione ermeneutica sin qui condotta era propedeutica all’analisi
               cui da questo momento in poi ci accingiamo e che rappresenta il vero argomento
               del presente scritto, e cioè se sia da ritenere possibile il subentro per successione a
               causa di morte dell’erede in tutti i diritti che il de cuius aveva nei confronti della
               piattaforma in virtù del contratto con la stessa stipulato, su quanto contenuto
               all’interno dello spazio digitale e sui beni digitali che la piattaforma gli aveva
               messo a disposizione. Sarà allora necessario analizzare separatamente diverse
               questioni,  che  possono  essere  individuate  nelle  seguenti:  a)  se  sia  da  ritenersi
               possibile la successione nella posizione contrattuale dell’utente relativamente al
               contratto tra lo stesso e la società che forniva il servizio; b) se sia possibile la
               trasmissione mortis causa dei dati contenuti all’interno degli spazi e dei beni digitali
               che  la  piattaforma  aveva  fornito  all’utente;  c)  se  sia  possibile  la  successione
               nell’account stricto sensu inteso.

                  6.1. (segue) La trasmissibilità della posizione contrattuale dell’utente

                  La prima questione che analizzeremo è quella relativa alla trasmissibilità mortis
               causa della posizione contrattuale derivata all’utente dalla stipula del contratto
               con la piattaforma.
                  In linea generale, la successione per causa di morte nei rapporti contrattuali
               era  espressamente  disciplinata  dal  Codice  civile  del  1865, il  cui  articolo  1127
               disponeva che «Si presume che ciascuno abbia contratto per sé e per i suoi eredi ed aventi


                                                    84
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29