Page 27 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




                  Queste  essendo  le  posizioni  della  dottrina  e  della  giurisprudenza,  seppur
               straniera, in merito alla trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali e alla
               derogabilità  della  regola,  vediamo  ora  come  utilizzare  questi  approdi  per
               addivenire ad una soluzione per il nostro interrogativo.
                  Abbiamo già avuto precedentemente modo di vedere che, secondo la dottrina, i
               contratti stipulati tra l’utente e la piattaforma digitale per la fruizione dei servizi
               dalla  stessa  offerti  non  possono  considerarsi  ex  se  dei  contratti  intuitu  personae,
               quanto  meno  rispetto  alla  persona  dell’utente,  atteso  che  per  la  piattaforma  è
               indifferente fornire un certo servizio a Tizio, a Caio o a Sempronio, per quanto lo
               specifico  utente  possa  poi,  a  seconda  del  servizio  offerto,  più  o  meno
               personalizzarne  la  fruizione ,  e  per  la  piattaforma  rimane  comunque  del  tutto
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               indifferente  chi  sia  l’utente,  in  quanto  ella  fornirà  sempre  a  tutti  il  medesimo
               servizio, senza discriminare tra un utente e l’altro, del quale, come già è stato detto,
               non si preoccupa nemmeno di accertare l’identità personale, fornendo il proprio
               servizio anche a soggetti che non sono quelli che le dichiarano di essere. Non può
               quindi essere la caratterizzazione “personalistica” del contratto in sé a comportare
               l’intrasmissibilità della posizione contrattuale dell’utente alla morte di questo.
                  Quid  iuris,  invece,  laddove  le  condizioni  generali  di  contratto  prevedano
               espressamente l’intrasmissibilità  dell’account o ciò sia comunque previsto in una
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               qualche sottosezione del sito?
                  È ben vero, come ho poc’anzi precisato, che la dottrina ha ritenuto genericamente
               ammissibili delle clausole di questo tipo, ma non può negarsi che la sentenza del BGH
               sopra richiamata offra interessanti spunti di riflessione. Nel momento in cui si va a
               stipulare un contratto per la fornitura di un servizio da parte di una piattaforma
               digitale, è di tutta evidenza che il potenziale utente, semplice quisque de populo, non
               potrà imporre alla società di modificare le condizioni generali nel senso di espungere
               l’eventuale clausola di intrasmissibilità dalle stesse contenuta e, se vorrà fruire del
               servizio offerto, dovrà accettare il contratto così com’è, senza poter in alcun modo
               concorrere nella determinazione del suo contenuto. Ci si deve allora chiedere se, a
               fronte  di  tale  impossibilità  di  partecipare  alla  determinazione  del  contenuto
               contrattuale da parte dell’utente, una clausola di intrasmissibilità possa considerarsi
               vessatoria ai sensi dell’art. 33 cod. cons., in quanto comportante un significativo
               squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ad una soluzione positiva
               credo debba indurci non solo la constatazione che i contratti proposti da tutte le
               piattaforme digitali attribuiscono alla piattaforma stessa, come previsione standard,
               il  diritto  di  modificare  ad  nutum  i  modi  in  cui  l’utente  può  fruire  del  servizio,
               ampliando e limitando le possibilità e gli strumenti allo stesso riconosciuti, ma anche


                  66  E così, per esempio, l’utente  di Facebook potrà personalizzare al massimo la sua pagina
               personale pubblica con l’inserimento dei più svariati contenuti, mentre l’utente di Amazon potrà
               personalizzare ben poco, atteso che, tramite detta piattaforma, ci si limita di regola ad acquistare
               beni, fisici e non, che ci verranno successivamente consegnati.
                  67   Qualunque  sia  la  forma  concreta  di  questa  intrasmissibilità,  come  per  esempio  la
               memorializzazione, la cancellazione, ecc.

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