Page 28 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               la  posizione  di  recente  assunta  dal  Parlamento  Europeo,  dal  Consiglio  e  dalla
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               Commissione Europea , i quali, in una dichiarazione comune del 23 gennaio 2023,
               hanno messo nero su bianco che, a loro avviso, ciascuno dovrebbe poter decidere
               liberamente la sorte del proprio account per il tempo successivo alla sua morte. È
               tuttavia evidente che, laddove la sorte dell’account (recte, del rapporto contrattuale) sia
               imposta unilateralmente dalla società fornitrice del servizio, l’utente non sarà in alcun
               modo libero di determinare gli effetti che sullo stesso dovrà avere la propria dipartita.
                  È mia opinione, dunque, che il rapporto contrattuale esistente tra l’utente e la
               piattaforma non solo non si sciolga a causa della morte dell’utente in quanto non
               si tratta di contratto intuitu personae, ma anche che una clausola di intrasmissibilità
               inserita nelle condizioni generali di contratto sia da ritenersi vessatoria, e quindi
               nulla, ai sensi dell’art. 33, c. 1, cod. cons. .
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                  Diversa  potrebbe  essere  la  soluzione,  però,  laddove  l’intrasmissibilità  sia
               convenuta dalle parti non già automaticamente con la stipula del contratto bensì
               con  una  decisione  liberamente  presa  dall’utente  ex  post  ed  espressa  anche
               attraverso un  online tool, cioè uno strumento online, consistente, per esempio,
               nell’apposizione di una spunta o simili, attraverso il quale l’utente “dichiari” di
               volere che, dopo la sua morte, l’account sia memorializzato, cancellato, ecc., a
               patto che, di base, e cioè in assenza di una diversa volontà espressa da parte
               dell’utente, non sia esclusa la trasmissibilità del rapporto contrattuale.
                  Anche rispetto a questa conclusione è tuttavia mia opinione che sia quanto
               mai opportuna qualche precisazione. È vero, infatti, che il contratto tra l’utente e
               la piattaforma non è intuitu personae e che, salvo che dal complesso del rapporto
               risulti  il  contrario,  devono  ritenersi  vessatorie  le  clausole,  eventualmente
               contenute nelle condizioni generali di contratto, che ne escludano tout court la
               trasmissibilità agli eredi per causa di morte, ma è anche vero che, a seconda del
               tipo di servizio offerto, subentra un ulteriore interesse da tenere in considerazione,
               che  è  la  tutela  dei terzi  che,  per mezzo  della  piattaforma,  hanno  intrattenuto
               relazioni con l’utente. Laddove si tratti di relazioni meramente commerciali, che
               presuppongono esse stesse la stipula di contratti non intuitu personae (si pensi ai
               contratti  di  compravendita  stipulati  su  Amazon  o  eBay),  nessun  particolare
               problema sorge; diversa è invece la questione ove i rapporti non siano meramente
               commerciali  ma  più  “personali”,  come  avviene  –  almeno  secondo  l’id  quod
               plerumque accidit – nel caso dei social networks o dei servizi di posta elettronica. In
               questa seconda circostanza, infatti, è evidente che non sia accettabile che l’erede
               di Tizio, una volta subentrato nel contratto tra il defunto e la società “Alfa”,


                  68  Parlamento Europeo-Consiglio-Commissione Europea, Dichiarazioni comuni, 23 gennaio
               2023, C23/1, par. 16: «Ogni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità
               digitale e decidere cosa succede, dopo la sua morte, ai propri account personali e alle informazioni
               che la riguardano».
                  69   A  soluzione  diametralmente  opposta  giunge  invece  DELLE  MONACHE,  Successione  mortis
               causa e patrimonio digitale, cit., 463, per il quale la questione della vessatorietà di una clausola di
               questo tipo non ha alcuna ragion d’essere.

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