Page 28 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
la posizione di recente assunta dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla
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Commissione Europea , i quali, in una dichiarazione comune del 23 gennaio 2023,
hanno messo nero su bianco che, a loro avviso, ciascuno dovrebbe poter decidere
liberamente la sorte del proprio account per il tempo successivo alla sua morte. È
tuttavia evidente che, laddove la sorte dell’account (recte, del rapporto contrattuale) sia
imposta unilateralmente dalla società fornitrice del servizio, l’utente non sarà in alcun
modo libero di determinare gli effetti che sullo stesso dovrà avere la propria dipartita.
È mia opinione, dunque, che il rapporto contrattuale esistente tra l’utente e la
piattaforma non solo non si sciolga a causa della morte dell’utente in quanto non
si tratta di contratto intuitu personae, ma anche che una clausola di intrasmissibilità
inserita nelle condizioni generali di contratto sia da ritenersi vessatoria, e quindi
nulla, ai sensi dell’art. 33, c. 1, cod. cons. .
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Diversa potrebbe essere la soluzione, però, laddove l’intrasmissibilità sia
convenuta dalle parti non già automaticamente con la stipula del contratto bensì
con una decisione liberamente presa dall’utente ex post ed espressa anche
attraverso un online tool, cioè uno strumento online, consistente, per esempio,
nell’apposizione di una spunta o simili, attraverso il quale l’utente “dichiari” di
volere che, dopo la sua morte, l’account sia memorializzato, cancellato, ecc., a
patto che, di base, e cioè in assenza di una diversa volontà espressa da parte
dell’utente, non sia esclusa la trasmissibilità del rapporto contrattuale.
Anche rispetto a questa conclusione è tuttavia mia opinione che sia quanto
mai opportuna qualche precisazione. È vero, infatti, che il contratto tra l’utente e
la piattaforma non è intuitu personae e che, salvo che dal complesso del rapporto
risulti il contrario, devono ritenersi vessatorie le clausole, eventualmente
contenute nelle condizioni generali di contratto, che ne escludano tout court la
trasmissibilità agli eredi per causa di morte, ma è anche vero che, a seconda del
tipo di servizio offerto, subentra un ulteriore interesse da tenere in considerazione,
che è la tutela dei terzi che, per mezzo della piattaforma, hanno intrattenuto
relazioni con l’utente. Laddove si tratti di relazioni meramente commerciali, che
presuppongono esse stesse la stipula di contratti non intuitu personae (si pensi ai
contratti di compravendita stipulati su Amazon o eBay), nessun particolare
problema sorge; diversa è invece la questione ove i rapporti non siano meramente
commerciali ma più “personali”, come avviene – almeno secondo l’id quod
plerumque accidit – nel caso dei social networks o dei servizi di posta elettronica. In
questa seconda circostanza, infatti, è evidente che non sia accettabile che l’erede
di Tizio, una volta subentrato nel contratto tra il defunto e la società “Alfa”,
68 Parlamento Europeo-Consiglio-Commissione Europea, Dichiarazioni comuni, 23 gennaio
2023, C23/1, par. 16: «Ogni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità
digitale e decidere cosa succede, dopo la sua morte, ai propri account personali e alle informazioni
che la riguardano».
69 A soluzione diametralmente opposta giunge invece DELLE MONACHE, Successione mortis
causa e patrimonio digitale, cit., 463, per il quale la questione della vessatorietà di una clausola di
questo tipo non ha alcuna ragion d’essere.
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