Page 26 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               superstite continui il rapporto con l’erede del defunto, in quanto ella non avrebbe
               stipulato quello specifico contratto, o comunque non l’avrebbe stipulato a quelle
               condizioni, se non coll’ereditando.
                  Altra  fattispecie,  più  controversa,  è  quella  della  deroga  contrattuale  alla
               trasmissibilità mortis causa per il caso che le parti convengano l’intrasmissibilità della
               posizione contrattuale dell’utente a seguito della sua morte . L’ammissibilità di
                                                                       61
               una  simile  clausola  non  era  posta  in  dubbio  sotto  il  vigore  del  Codice  civile
               previgente e la dottrina  pare ammetterla, seppur entro determinati limiti, anche
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               sotto  il  Codice  attuale.  Interessante,  però,  è  sul  punto  la  pronuncia  del
               Bundesgerichtshof (l’omologo tedesco della nostra Corte di Cassazione) del 12 luglio
               2018 , colla quale la Suprema Corte tedesca, decidendo sul ricorso presentato dai
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               genitori  di  un  ragazza  morta  in  circostanze  poco  chiare  nella  metropolitana  di
               Berlino  avverso  la  sentenza  del  Kammergericht  (l’omologo  della  nostra  Corte  di
               Appello) di Berlino, che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato ai
               ricorrenti il diritto di accedere all’account (atecnicamente inteso ) della figlia. In
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               quell’occasione il BGH, dopo aver cassato la sentenza impugnata e ritenuto che
               l’account sia oggetto di successione mortis causa in virtù del principio di universalità
               della successione, aveva anche dovuto pronunziarsi sulla validità della clausola di
               intrasmissibilità (più precisamente di “memorializzazione”) dello stesso, inserita da
               Facebook  non  nelle  condizioni  generali  di  contratto  bensì  nella  help  section  del
               proprio sito, con la conseguenza che non poteva essere fornita la prova che la
               ragazza l’avesse accettata al momento della stipula del contratto: nel merito, la
               Corte ha ritenuto invalida la clausola, sia perché, come detto, non era possibile
               fornire la prova che l’ereditanda l’avesse accettata, sia per il fatto che, in ogni caso,
               la validità di una clausola di tal fatta richiede un’equa ripartizione di diritti ed
               obblighi tra le parti contrattuali, da valutare ancor più rigorosamente in un settore,
               come  quello  dei  servizi  digitali,  caratterizzati  da  una  rilevante  asimmetria
               informativa e di potere contrattuale in favore del debitore, equa ripartizione che,
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               nel caso di specie, il giudice tedesco non aveva riscontrato .

                  61  Magistrali sono le ricostruzioni della natura giuridica da riconoscere alle varie tipologie di
               clausole  di  intrasmissibilità  operate  da  DE  FRANCESCO,  La  successione  mortis  causa  nei  rapporti
               contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies codice privacy e sull’eredità “digitale”, cit., 648 ss., e
               PASCUCCI, La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius, cit., 519 ss.
                  62  DE FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art.
               2-terdecies codice privacy e sull’eredità “digitale”, cit., 648; PASCUCCI, La successione per causa di morte
               nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius, cit., 519.
                  63  BGH, 12 luglio 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 691 ss., con nota di MATTERA, «La
               successione nell’account digitale. Il caso tedesco».
                  64  Onde evitare incomprensioni, preciso che d’ora in avanti il termine account sarà utilizzato
               sempre in senso atecnico, salvo che sia specificato trattarsi di account stricto sensu.
                  65  Scrive CONFORTINI, L’eredità digitale (appunti per uno studio), in Riv. dir. civ., 2021, che «la Corte
               non si esime dall’affrontare il problema sotto il profilo propriamente normativo, affermando che,
               seppur mai inclusa nel regolamento, tale clausola sarebbe stata comunque inopponibile agli eredi
               perché abusiva, in quanto eccessivamente svantaggiosa nei loro confronti in qualità di successori
               nella posizione contrattuale».

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