Page 26 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
superstite continui il rapporto con l’erede del defunto, in quanto ella non avrebbe
stipulato quello specifico contratto, o comunque non l’avrebbe stipulato a quelle
condizioni, se non coll’ereditando.
Altra fattispecie, più controversa, è quella della deroga contrattuale alla
trasmissibilità mortis causa per il caso che le parti convengano l’intrasmissibilità della
posizione contrattuale dell’utente a seguito della sua morte . L’ammissibilità di
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una simile clausola non era posta in dubbio sotto il vigore del Codice civile
previgente e la dottrina pare ammetterla, seppur entro determinati limiti, anche
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sotto il Codice attuale. Interessante, però, è sul punto la pronuncia del
Bundesgerichtshof (l’omologo tedesco della nostra Corte di Cassazione) del 12 luglio
2018 , colla quale la Suprema Corte tedesca, decidendo sul ricorso presentato dai
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genitori di un ragazza morta in circostanze poco chiare nella metropolitana di
Berlino avverso la sentenza del Kammergericht (l’omologo della nostra Corte di
Appello) di Berlino, che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato ai
ricorrenti il diritto di accedere all’account (atecnicamente inteso ) della figlia. In
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quell’occasione il BGH, dopo aver cassato la sentenza impugnata e ritenuto che
l’account sia oggetto di successione mortis causa in virtù del principio di universalità
della successione, aveva anche dovuto pronunziarsi sulla validità della clausola di
intrasmissibilità (più precisamente di “memorializzazione”) dello stesso, inserita da
Facebook non nelle condizioni generali di contratto bensì nella help section del
proprio sito, con la conseguenza che non poteva essere fornita la prova che la
ragazza l’avesse accettata al momento della stipula del contratto: nel merito, la
Corte ha ritenuto invalida la clausola, sia perché, come detto, non era possibile
fornire la prova che l’ereditanda l’avesse accettata, sia per il fatto che, in ogni caso,
la validità di una clausola di tal fatta richiede un’equa ripartizione di diritti ed
obblighi tra le parti contrattuali, da valutare ancor più rigorosamente in un settore,
come quello dei servizi digitali, caratterizzati da una rilevante asimmetria
informativa e di potere contrattuale in favore del debitore, equa ripartizione che,
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nel caso di specie, il giudice tedesco non aveva riscontrato .
61 Magistrali sono le ricostruzioni della natura giuridica da riconoscere alle varie tipologie di
clausole di intrasmissibilità operate da DE FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti
contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies codice privacy e sull’eredità “digitale”, cit., 648 ss., e
PASCUCCI, La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius, cit., 519 ss.
62 DE FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art.
2-terdecies codice privacy e sull’eredità “digitale”, cit., 648; PASCUCCI, La successione per causa di morte
nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius, cit., 519.
63 BGH, 12 luglio 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 691 ss., con nota di MATTERA, «La
successione nell’account digitale. Il caso tedesco».
64 Onde evitare incomprensioni, preciso che d’ora in avanti il termine account sarà utilizzato
sempre in senso atecnico, salvo che sia specificato trattarsi di account stricto sensu.
65 Scrive CONFORTINI, L’eredità digitale (appunti per uno studio), in Riv. dir. civ., 2021, che «la Corte
non si esime dall’affrontare il problema sotto il profilo propriamente normativo, affermando che,
seppur mai inclusa nel regolamento, tale clausola sarebbe stata comunque inopponibile agli eredi
perché abusiva, in quanto eccessivamente svantaggiosa nei loro confronti in qualità di successori
nella posizione contrattuale».
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