Page 25 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura
del contratto». Questa disposizione non è transitata nel Codice civile del 1942 e
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ciononostante la dottrina che si è occupata dell’argomento ritiene che la
trasmissibilità della posizione contrattuale del defunto in capo all’erede, insieme
a tutti i diritti ed i doveri che da tale posizione derivano, sia desumibile da una
lettura sistematica delle disposizioni in tema di successione mortis causa e quindi
da considerare operante anche nel nostro attuale ordinamento giuridico.
Questa regola generale, tuttavia, è soggetta a numerose eccezioni , derivanti
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da specifiche previsioni di legge – di solito, ma non sempre, derogabili –. In
assenza di una precisa scelta operata dal conditor legis, occorre chiedersi, poi, se,
in vigenza del Codice civile del 1942, possano esistere casi di intrasmissibilità
della posizione contrattuale dipendenti dalla natura del contratto o dalla volontà
delle parti, come avveniva sotto quello del 1865.
Un caso comunemente ammesso di deroga al regime di generale trasmissibilità
dei rapporti contrattuali per causa di morte in virtù della natura del contratto è
quello dei contratti caratterizzati dall’intuitus personae, che, come già ampiamente
detto supra, sono quelli in cui la persona di uno o entrambi i contraenti viene così
tanto in rilievo che la morte dello stesso produce ipso iure la risoluzione del
contratto, non essendo assolutamente ipotizzabile che la parte contrattuale
58 Di recente PASCUCCI, La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de
cuius, in Fam. dir., 2012, 512, per la quale «la regola della trasmissibilità agli eredi dei rapporti
giuridici patrimoniali facenti capo al defunto può ritenersi immanente al sistema e desumibile, sia
pure indirettamente, da norme variamente collocate, indipendentemente da una enunciazione
espressa del precetto con specifico riferimento ai rapporti contrattuali»; PADOVINI, Rapporto
contrattuale e successione per causa di morte, Milano, 1990, 32, ad avviso del quale, considerato che la
successione mortis causa comporta, salve specifiche eccezioni, il subentro dell’erede in tutte le
situazioni giuridiche attive e passive del defunto, «se vi è trasferimento di questa somma di
situazioni, vi dev’essere anche la prosecuzione dei vincoli contrattuali ad esse collegati»; DE
FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies
codice privacy e sull’eredità “digitale”, cit., 641: « Il Codice civile del 1942 scelse invece di non
prevedere alcuna norma in tal senso, sicche´ nel nostro ordinamento vigente non è dato riscontrare
una disposizione di carattere generale che stabilisca in modo espresso la trasmissibilità dei rapporti
contrattuali dopo la morte di una delle parti. La dottrina è tuttavia unanime nel ritenere che,
malgrado tale mancanza, quella della trasmissibilità dei rapporti contrattuali costituisca tuttora la
regola generale, immanente al sistema. In questo senso, ancorché nei lavori preparatori del Codice
civile del 1942 non vi siano spiegazioni in merito, si è ritenuto che l’enunciazione di un precetto
specificamente dedicato alla successione ereditaria nei rapporti contrattuali potesse ritenersi
superflua, trattandosi di una regola comunemente riconosciuta dagli interpreti». In giurisprudenza,
di recente, Cass. civ., 17 maggio 2022, n. 15841; Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12242: «L’erede,
continuando la personalità del de cuius, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli
resta vincolato al contenuto del contratto medesimo»; Cass., 16 giugno 2009, n. 13968; Trib. Nocera
Inferiore, 30 maggio 2022, n. 643, in One legale.
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59 GAZZONI, Manuale di diritto privato, 14 ed., Napoli, 2009, 439.
60 Per esempio l’art. 24 c.c. prevede espressamente che alla morte dell’associato la sua posizione
contrattuale non si trasferisce agli eredi; l’art. 2284 c.c. prevede apertis verbis che, salva diversa
previsione dello statuto, alla morte di un socio di una società di persone l’erede non diventa socio
ipso iure, ma ottiene solo il diritto alla liquidazione della quota.
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