Page 25 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura
               del contratto». Questa disposizione non è transitata nel Codice civile del 1942 e
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               ciononostante  la  dottrina  che  si  è  occupata  dell’argomento   ritiene  che  la
               trasmissibilità della posizione contrattuale del defunto in capo all’erede, insieme
               a tutti i diritti ed i doveri che da tale posizione derivano, sia desumibile da una
               lettura sistematica delle disposizioni in tema di successione mortis causa e quindi
               da considerare operante anche nel nostro attuale ordinamento giuridico.
                  Questa regola generale, tuttavia, è soggetta a numerose eccezioni , derivanti
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               da specifiche previsioni di legge  – di solito, ma non sempre, derogabili –. In
               assenza di una precisa scelta operata dal conditor legis, occorre chiedersi, poi, se,
               in vigenza del Codice civile del 1942, possano esistere casi di intrasmissibilità
               della posizione contrattuale dipendenti dalla natura del contratto o dalla volontà
               delle parti, come avveniva sotto quello del 1865.
                  Un caso comunemente ammesso di deroga al regime di generale trasmissibilità
               dei rapporti contrattuali per causa di morte in virtù della natura del contratto è
               quello dei contratti caratterizzati dall’intuitus personae, che, come già ampiamente
               detto supra, sono quelli in cui la persona di uno o entrambi i contraenti viene così
               tanto  in  rilievo  che  la  morte  dello  stesso  produce  ipso  iure  la  risoluzione  del
               contratto,  non  essendo  assolutamente  ipotizzabile  che  la  parte  contrattuale


                  58  Di recente PASCUCCI, La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de
               cuius, in Fam. dir., 2012, 512, per la quale «la regola della trasmissibilità agli eredi dei rapporti
               giuridici patrimoniali facenti capo al defunto può ritenersi immanente al sistema e desumibile, sia
               pure  indirettamente,  da  norme  variamente  collocate,  indipendentemente  da  una  enunciazione
               espressa  del  precetto  con  specifico  riferimento  ai  rapporti  contrattuali»;  PADOVINI,  Rapporto
               contrattuale e successione per causa di morte, Milano, 1990, 32, ad avviso del quale, considerato che la
               successione  mortis  causa  comporta,  salve  specifiche  eccezioni,  il  subentro  dell’erede  in  tutte  le
               situazioni  giuridiche  attive  e  passive  del  defunto,  «se  vi  è  trasferimento  di  questa  somma  di
               situazioni,  vi  dev’essere  anche  la  prosecuzione  dei  vincoli  contrattuali  ad  esse  collegati»;  DE
               FRANCESCO, La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies
               codice  privacy  e  sull’eredità  “digitale”,  cit.,  641:  «  Il  Codice  civile  del  1942  scelse  invece  di  non
               prevedere alcuna norma in tal senso, sicche´ nel nostro ordinamento vigente non è dato riscontrare
               una disposizione di carattere generale che stabilisca in modo espresso la trasmissibilità dei rapporti
               contrattuali  dopo  la  morte  di  una  delle  parti.  La  dottrina  è  tuttavia  unanime  nel  ritenere  che,
               malgrado tale mancanza, quella della trasmissibilità dei rapporti contrattuali costituisca tuttora la
               regola generale, immanente al sistema. In questo senso, ancorché nei lavori preparatori del Codice
               civile del 1942 non vi siano spiegazioni in merito, si è ritenuto che l’enunciazione di un precetto
               specificamente  dedicato  alla  successione  ereditaria  nei  rapporti  contrattuali  potesse  ritenersi
               superflua, trattandosi di una regola comunemente riconosciuta dagli interpreti». In giurisprudenza,
               di recente, Cass. civ., 17 maggio 2022, n. 15841; Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12242: «L’erede,
               continuando la personalità del de cuius, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli
               resta vincolato al contenuto del contratto medesimo»; Cass., 16 giugno 2009, n. 13968; Trib. Nocera
               Inferiore, 30 maggio 2022, n. 643, in One legale.
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                  59  GAZZONI, Manuale di diritto privato, 14  ed., Napoli, 2009, 439.
                  60  Per esempio l’art. 24 c.c. prevede espressamente che alla morte dell’associato la sua posizione
               contrattuale  non  si  trasferisce agli  eredi;  l’art.  2284  c.c.  prevede  apertis  verbis  che,  salva  diversa
               previsione dello statuto, alla morte di un socio di una società di persone l’erede non diventa socio
               ipso iure, ma ottiene solo il diritto alla liquidazione della quota.

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