Page 30 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
utilizzato non più dal de cuius ma dal suo erede? In questo caso è evidente che la
risposta non potrebbe essere quella di negare completamente la successione
nell’account, dato che una soluzione di tal guisa equivarrebbe in buona sostanza a
concedere “carta bianca” alle società che forniscono servizi digitali circa le modalità
di fornitura dei loro servizi, di fatto finendo per creare, pur in assenza di un atto del
conditor legis, un sistema normativo parallelo applicabile solo a loro e per il solo fatto
che il servizio che queste prestano, anziché la forma “classica”, assume la forma
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digitale . Non possiamo dimenticare, dopotutto, che chi assume il rischio d’impresa,
decidendo di fornire un certo tipo di servizio , non solo deve adeguarsi alle “regole
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del gioco” – cioè al compendio di disposizioni applicabili alla sua situazione – ma
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è anche tenuto, quale parte contrattuale, a prendere tutte le misure adeguate ad
assicurare alle proprie rispettive controparti che il servizio di cui stanno fruendo sia
effettivamente quello che le stesse hanno richiesto. Mi spiego meglio: se Tizio
sottoscrive con la società “Alfa” un contratto per la fruizione del servizio fornito da
un dato social network, che l’anzidetta società descrive come quello di interagire,
mediante strumenti digitali dalla stessa messi a disposizioni, con altri soggetti che
hanno una determinata identità, sarà poi onere della debitrice accertarsi che le
persone con cui Tizio va ad interagire siano effettivamente quelle che dicono di essere
e non altre. Se, quindi, anche un altro soggetto, che dice di essere Caio, sottoscrive il
contratto con la stessa società, quest’ultima dovrà accertarsi non solo che il
sottoscrittore è Caio ma anche che ad usufruire del servizio sia sempre e solo Caio, e
che nel frattempo il suo posto non sia stato preso dal di lui erede Mevio, il quale, non
essendo mai stato richiesto di dimostrare la propria identità né, tanto meno, il proprio
titolo ereditario, sia riuscito, avendogli l’ereditando comunicato le credenziali di
accesso o per esserne venuto in possesso in qualsivoglia altro modo, a continuare a
fruire del servizio di cui godeva Caio spacciandosi per quest’ultimo, magari con
finalità non proprio legittime. Il “costo” per la (ad ora, mancata) soluzione di questo
problema, però, non può esser fatto gravare sugli eredi dell’utente e sul compendio di
disposizioni in tema di successione per causa di morte, sostenendo che la successione
in un rapporto contrattuale come quello de quo non sia possibile e quindi escludendo
che gli eredi dell’utente possano, legittimamente, continuare ad utilizzare l’account
72 Finendo per commettere, di fatto, lo stesso errore di cui temeva di essere accusato ASCOLI,
Legato a tacitazione della legittima, in Riv. dir. civ., 1922, 604, consistente in quello di alterare,
illecitamente, la costruzione di un negozio giuridico per sfuggire a conseguenze pratiche che, in
assenza di una tale operazione, risultano essere poco comode, quando, invece, l’unica strada
percorribile a fronte di una situazione del genere sarebbe quella di correggere la legge.
73 Servizio che, nello specifico caso dei social networks, consiste, tra l’altro, nel permettere a chi
intenda fruirne di interagire con altri utenti non – almeno nei casi fisiologici – in maniera anonima
ma a proprio nome.
74 Tra le quali vi sono senz’altro gli artt. 1176 e 1218 c.c., che dispongono non solo che il debitore
deve adempiere la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia ma anche che deve
adempierla “esattamente”, cioè per come era stato originariamente concordato colla sua
controparte contrattuale, altrimenti non potrà ch’essere considerato inadempiente e sarà tenuto a
risarcire il danno che a quest’ultima sia derivato dal suo mancato/inesatto adempimento.
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