Page 30 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 30

LUCA COLLURA





               utilizzato non più dal de cuius ma dal suo erede? In questo caso è evidente che la
               risposta  non  potrebbe  essere  quella  di  negare  completamente  la  successione
               nell’account, dato che una soluzione di tal guisa equivarrebbe in buona sostanza a
               concedere “carta bianca” alle società che forniscono servizi digitali circa le modalità
               di fornitura dei loro servizi, di fatto finendo per creare, pur in assenza di un atto del
               conditor legis, un sistema normativo parallelo applicabile solo a loro e per il solo fatto
               che il servizio che queste prestano, anziché la forma “classica”, assume la forma
                      72
               digitale . Non possiamo dimenticare, dopotutto, che chi assume il rischio d’impresa,
               decidendo di fornire un certo tipo di servizio , non solo deve adeguarsi alle “regole
                                                       73
               del gioco” – cioè al compendio di disposizioni applicabili alla sua situazione  – ma
                                                                                    74
               è  anche  tenuto,  quale  parte  contrattuale,  a  prendere  tutte  le  misure  adeguate  ad
               assicurare alle proprie rispettive controparti che il servizio di cui stanno fruendo sia
               effettivamente  quello  che  le  stesse  hanno  richiesto.  Mi  spiego  meglio:  se  Tizio
               sottoscrive con la società “Alfa” un contratto per la fruizione del servizio fornito da
               un  dato  social  network,  che  l’anzidetta  società  descrive  come  quello  di  interagire,
               mediante strumenti digitali dalla stessa messi a disposizioni, con altri soggetti che
               hanno  una  determinata  identità,  sarà  poi  onere  della  debitrice  accertarsi  che  le
               persone con cui Tizio va ad interagire siano effettivamente quelle che dicono di essere
               e non altre. Se, quindi, anche un altro soggetto, che dice di essere Caio, sottoscrive il
               contratto  con  la  stessa  società,  quest’ultima  dovrà  accertarsi  non  solo  che  il
               sottoscrittore è Caio ma anche che ad usufruire del servizio sia sempre e solo Caio, e
               che nel frattempo il suo posto non sia stato preso dal di lui erede Mevio, il quale, non
               essendo mai stato richiesto di dimostrare la propria identità né, tanto meno, il proprio
               titolo  ereditario,  sia  riuscito,  avendogli  l’ereditando  comunicato  le  credenziali  di
               accesso o per esserne venuto in possesso in qualsivoglia altro modo, a continuare a
               fruire del  servizio di  cui godeva Caio  spacciandosi  per quest’ultimo, magari con
               finalità non proprio legittime. Il “costo” per la (ad ora, mancata) soluzione di questo
               problema, però, non può esser fatto gravare sugli eredi dell’utente e sul compendio di
               disposizioni in tema di successione per causa di morte, sostenendo che la successione
               in un rapporto contrattuale come quello de quo non sia possibile e quindi escludendo
               che gli eredi dell’utente possano, legittimamente, continuare ad utilizzare l’account



                  72  Finendo per commettere, di fatto, lo stesso errore di cui temeva di essere accusato ASCOLI,
               Legato  a  tacitazione  della  legittima,  in  Riv.  dir.  civ.,  1922,  604,  consistente  in  quello  di  alterare,
               illecitamente, la costruzione di un negozio giuridico per sfuggire a conseguenze pratiche che, in
               assenza  di  una  tale  operazione,  risultano  essere  poco  comode,  quando,  invece,  l’unica  strada
               percorribile a fronte di una situazione del genere sarebbe quella di correggere la legge.
                  73  Servizio che, nello specifico caso dei social networks, consiste, tra l’altro, nel permettere a chi
               intenda fruirne di interagire con altri utenti non – almeno nei casi fisiologici – in maniera anonima
               ma a proprio nome.
                  74  Tra le quali vi sono senz’altro gli artt. 1176 e 1218 c.c., che dispongono non solo che il debitore
               deve  adempiere  la  prestazione con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia  ma anche  che  deve
               adempierla  “esattamente”,  cioè  per  come  era  stato  originariamente  concordato  colla  sua
               controparte contrattuale, altrimenti non potrà ch’essere considerato inadempiente e sarà tenuto a
               risarcire il danno che a quest’ultima sia derivato dal suo mancato/inesatto adempimento.

                                                    90
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35