Page 32 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               piattaforma,  sgravandola  di oneri il cui adempimento sarebbe  senz’altro gravoso
               sotto diversi profili, si pregiudichino i diritti degli eredi degli utenti e si giunga, sulla
               scorta di motivi il cui fondamento non è nemmeno compiutamente individuabile,
               financo a dubitare dell’applicabilità del diritto positivo.
                  In conclusione ritengo pertanto che, salva una diversa volontà dell’utente –
               espressa  in  maniera  libera  e  consapevole  –,  sia  in  astratto  da  ammettere  la
               trasmissibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra lui e la piattaforma, ma
               che  vada  valutata  non  nel  suo  complesso  bensì  in  prospettiva  atomistica,
               spacchettando cioè i vari servizi offerti dalla piattaforma, la fruibilità del singolo
               servizio da parte dell’erede, nel senso che, ove necessario, dovendosi permettere
               all’erede  di  continuare  ad  usufruire  di  quello  specifico  servizio  utilizzando


               commettere reati (diffamazione nel migliore dei casi, per arrivare, nei peggiori, a violenza privata,
               minaccia, estorsione, traffico di materiale pedopornografico, ecc.) senza che le Autorità preposte al
               loro accertamento e alla loro repressione riescano ad individuare il responsabile; c) il proliferare
               incontrollato di  accounts e la presenza di numerosi  accounts “dormienti”, che talvolta diventano
               anche merci di un mercato parallelo (si pensi, banalmente, per il caso dei servizi di posta elettronica,
               a quello in cui la società “Alfa” non possa utilizzare un indirizzo che riporta il suo nominativo
               perché già qualcun altro lo ha scelto prima ma ciò ha fatto nell’ambito di un disegno più o meno
               legittimo volto ad appropriarsi di quanti più accounts possibili per poi magari cederli agli interessati
               a prezzi significativi, consapevole del fatto che per la predetta società “Alfa” è importante utilizzare
               un indirizzo di posta elettronica che sia ictu oculi riferibile alla stessa e non invece un altro che,
               almeno a prima vista, non paia a lei riconducibile); d) fenomeni come lo spam, il phishing, lo smishing,
               il vishing, ecc. (in quanto, laddove fosse possibile, per l’Autorità che dovesse farlo, accertarsi con
               facilità dell’identità di chi si cela dietro quello specifico  account, non sarebbe difficile, una volta
               appurata l’esistenza di una condotta illecita, agire nei suoi confronti con le misure previste dalla
               legge  e  ottenere  dalla  piattaforma  l’interruzione  della  propria  prestazione  in  favore  di  quello
               specifico utente, al contempo impedendo che, un secondo dopo l’interruzione del servizio, costui
               “crei” un nuovo account e riprenda il proprio “lavoro” da dove l’aveva lasciato). Dopotutto, così
               come ad oggi non è possibile, solo per citare alcuni esempi, aprire un conto corrente, fruire di una
               linea telefonica – fissa o mobile – e di una connessione alla rete né ottenere una fornitura di energia
               elettrica, acqua o gas naturale senza essere compiutamente identificati in maniera preventiva da
               parte di colui che diventerà il nostro debitore, non vedo perché debba essere possibile fruire di un
               servizio che ci mette nelle condizioni di rapportarci coi terzi nei modi più disparati (commentando
               un loro post, inviando un messaggio di posta elettronica, pubblicando contenuti di varia natura –
               anche riferibili solo a terzi –, effettuando chiamate e videochiamate) e, talvolta, anche di fruire di
               servizi simili a quelli già regolati (come, ad es., effettuare delle “chiamate” tramite il sistema di
               messaggistica di un social network, che in nulla si differenza dall’effettuare una classica telefonata, se
               non  per  il  fatto  che  ottenere  una  linea  fissa  con  la  quale  telefonare  richiede  i  sopra  richiamati
               controlli mentre creare un account di un social network no) senza che, alla base, debba esservi alcun
               controllo da parte di chi, per il fatto che ciascuno di noi fruisce del servizio da lui offerto, ottiene
               guadagni tali da poter competere, per ricchezza, anche con alcuni Stati sovrani; al contempo, non
               vedo perché i predetti soggetti debbano poter operare sul mercato sostanzialmente senza alcuna
               regola quando invece, per esempio, la società concessionaria del servizio idrico locale non può
               somministrare l’acqua al soggetto che lo richieda se prima, ex multis, non accerta che l’immobile a
               servizio del quale si richiede la fornitura non è abusivo e quale sia il titolo in base al quale chi la
               richiede  fruisca  dell’immobile,  nonostante  poter  usufruire  dell’acqua  potabile  sia  indispensabile
               mentre utilizzare un social network non lo è. Questo, tuttavia, è con tutta evidenza un discorso de lege
               ferenda, che, come ho già specificato, non tratterò ex professo nel presente lavoro, nonostante non
               potessi esimermi dall’affrontarlo almeno nei termini in cui l’ho fatto.

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