Page 32 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 32
LUCA COLLURA
piattaforma, sgravandola di oneri il cui adempimento sarebbe senz’altro gravoso
sotto diversi profili, si pregiudichino i diritti degli eredi degli utenti e si giunga, sulla
scorta di motivi il cui fondamento non è nemmeno compiutamente individuabile,
financo a dubitare dell’applicabilità del diritto positivo.
In conclusione ritengo pertanto che, salva una diversa volontà dell’utente –
espressa in maniera libera e consapevole –, sia in astratto da ammettere la
trasmissibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra lui e la piattaforma, ma
che vada valutata non nel suo complesso bensì in prospettiva atomistica,
spacchettando cioè i vari servizi offerti dalla piattaforma, la fruibilità del singolo
servizio da parte dell’erede, nel senso che, ove necessario, dovendosi permettere
all’erede di continuare ad usufruire di quello specifico servizio utilizzando
commettere reati (diffamazione nel migliore dei casi, per arrivare, nei peggiori, a violenza privata,
minaccia, estorsione, traffico di materiale pedopornografico, ecc.) senza che le Autorità preposte al
loro accertamento e alla loro repressione riescano ad individuare il responsabile; c) il proliferare
incontrollato di accounts e la presenza di numerosi accounts “dormienti”, che talvolta diventano
anche merci di un mercato parallelo (si pensi, banalmente, per il caso dei servizi di posta elettronica,
a quello in cui la società “Alfa” non possa utilizzare un indirizzo che riporta il suo nominativo
perché già qualcun altro lo ha scelto prima ma ciò ha fatto nell’ambito di un disegno più o meno
legittimo volto ad appropriarsi di quanti più accounts possibili per poi magari cederli agli interessati
a prezzi significativi, consapevole del fatto che per la predetta società “Alfa” è importante utilizzare
un indirizzo di posta elettronica che sia ictu oculi riferibile alla stessa e non invece un altro che,
almeno a prima vista, non paia a lei riconducibile); d) fenomeni come lo spam, il phishing, lo smishing,
il vishing, ecc. (in quanto, laddove fosse possibile, per l’Autorità che dovesse farlo, accertarsi con
facilità dell’identità di chi si cela dietro quello specifico account, non sarebbe difficile, una volta
appurata l’esistenza di una condotta illecita, agire nei suoi confronti con le misure previste dalla
legge e ottenere dalla piattaforma l’interruzione della propria prestazione in favore di quello
specifico utente, al contempo impedendo che, un secondo dopo l’interruzione del servizio, costui
“crei” un nuovo account e riprenda il proprio “lavoro” da dove l’aveva lasciato). Dopotutto, così
come ad oggi non è possibile, solo per citare alcuni esempi, aprire un conto corrente, fruire di una
linea telefonica – fissa o mobile – e di una connessione alla rete né ottenere una fornitura di energia
elettrica, acqua o gas naturale senza essere compiutamente identificati in maniera preventiva da
parte di colui che diventerà il nostro debitore, non vedo perché debba essere possibile fruire di un
servizio che ci mette nelle condizioni di rapportarci coi terzi nei modi più disparati (commentando
un loro post, inviando un messaggio di posta elettronica, pubblicando contenuti di varia natura –
anche riferibili solo a terzi –, effettuando chiamate e videochiamate) e, talvolta, anche di fruire di
servizi simili a quelli già regolati (come, ad es., effettuare delle “chiamate” tramite il sistema di
messaggistica di un social network, che in nulla si differenza dall’effettuare una classica telefonata, se
non per il fatto che ottenere una linea fissa con la quale telefonare richiede i sopra richiamati
controlli mentre creare un account di un social network no) senza che, alla base, debba esservi alcun
controllo da parte di chi, per il fatto che ciascuno di noi fruisce del servizio da lui offerto, ottiene
guadagni tali da poter competere, per ricchezza, anche con alcuni Stati sovrani; al contempo, non
vedo perché i predetti soggetti debbano poter operare sul mercato sostanzialmente senza alcuna
regola quando invece, per esempio, la società concessionaria del servizio idrico locale non può
somministrare l’acqua al soggetto che lo richieda se prima, ex multis, non accerta che l’immobile a
servizio del quale si richiede la fornitura non è abusivo e quale sia il titolo in base al quale chi la
richiede fruisca dell’immobile, nonostante poter usufruire dell’acqua potabile sia indispensabile
mentre utilizzare un social network non lo è. Questo, tuttavia, è con tutta evidenza un discorso de lege
ferenda, che, come ho già specificato, non tratterò ex professo nel presente lavoro, nonostante non
potessi esimermi dall’affrontarlo almeno nei termini in cui l’ho fatto.
92