Page 33 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               l’account del de cuius, la piattaforma dovrà porre in atto la procedura ritenuta più
               idonea a rendere i terzi consapevoli che il soggetto con cui stanno interagendo
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               non  è  più  Tizio  ma  il  suo  erede  Sempronio ,  salva  ovviamente  la  libera
               utilizzabilità dell’account per la fruizione di tutti gli altri servizi, specie laddove
               essi non prevedano il contatto dell’utente con soggetti terzi .
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                  Questo  approdo  esegetico,  naturalmente,  dovrà  essere  adeguatamente
               coordinato  col  divieto  dei  patti  successori  disposto  dall’art.  458  c.c.  Come
               vedremo  nel  prossimo  paragrafo,  infatti,  determinati  contenuti  presenti  negli
               spazi digitali che la piattaforma mette a disposizione dell’utente sono qualificabili
               come  res  oggetto  di  diritti  dell’utente  trasmissibili  a  seguito  della  sua  morte,
               ragione  per  la  quale  l’eventuale  clausola  di  intrasmissibilità  presente  nelle
               condizioni  contrattuali  di  cui  si  dovesse  riconoscere  la  validità  non  potrà
               comunque mai estendere la sua efficacia anche a questi contenuti, in quanto,
               diversamente, l’utente starebbe disponendo contrattualmente di propri beni per il
               tempo in cui avrà cessato di vivere, in aperto contrasto col divieto posto dal citato
               art. 458, che sanziona con la nullità ogni convenzione con cui taluno disponga
               della propria successione.

                  6.2.  (segue)  La  trasmissibilità  del  profilo  e  delle  pagine  personali  e  dei
                      contenuti in essi presenti

                  Dopo aver compiutamente analizzato le problematiche di diritto successorio
               legate al trapasso nella posizione contrattuale dell’utente a costui derivante dalla
               stipula del contratto con la società gestrice della piattaforma, il secondo degli
               aspetti da passare in rassegna è senz’altro quello relativo alla trasmissibilità mortis
               causa del profilo e delle pagine personali di cui l’utente dispone. Anche in questo
               caso sarà necessario effettuare discorsi in parte differenti, data la diversa natura


                  77  Non condivido, pertanto, quanto sostenuto da DELLE MONACHE, Successione mortis causa e
               patrimonio digitale, cit., 463, quando scrive che «una volta deceduto l’utente, sembra soluzione poco
               comprensibile il pretendere che il rapporto continui con gli eredi, i quali dovrebbero essere intitolati,
               allora,  non  solo  o  non  tanto  ad  accedere  all’account,  quanto  ad  utilizzarlo  come  proprio.  Ciò,
               almeno, per i servizi di  social network, nei quali  l’utente  – come nel caso di Facebook  – apre e
               compone una propria pagina web, nella quale si raccolgono immagini e pensieri a lui riferibili, che
               non avrebbe senso si “mischiassero”, poi, con contenuti immessi da altri, siano pure i suoi congiunti
               più stretti». Una volta che la piattaforma, facendo quanto il corretto svolgimento della sua attività
               imprenditoriale  richiede,  abbia  infatti  adottato  gli  strumenti  necessari  a  permettere  ai  terzi  di
               comprendere che titolare di quell’account adesso non è più il de cuius ma il suo erede, non vedo
               perché  non  debba  ammettersi  la  successione  nel  contratto  e  la  fruibilità  del  servizio  da  parte
               dell’erede mediante l’account dell’ereditando.
                  78  Si pensi, banalmente, al caso delle piattaforme che forniscono servizi di streaming di musica o
               film, come Netflix: per la piattaforma sarà indifferente che a fruire del servizio – in termini ancora
               più concreti, a guardare un film o ascoltare un certo brano  – sia Tizio sotto il nome di Tizio,
               Sempronio sotto il nome di Tizio, Tizio sotto il nome di Gigibo50 (uno pseudonimo) o chissà chi
               altro,  purché,  ad  ogni  scadenza,  le  sia  corrisposto  il  prezzo  pattuito,  e  ciò  tanto  che  a
               corrisponderglielo sia l’utente stesso quanto che sia un terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c.

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