Page 33 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
l’account del de cuius, la piattaforma dovrà porre in atto la procedura ritenuta più
idonea a rendere i terzi consapevoli che il soggetto con cui stanno interagendo
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non è più Tizio ma il suo erede Sempronio , salva ovviamente la libera
utilizzabilità dell’account per la fruizione di tutti gli altri servizi, specie laddove
essi non prevedano il contatto dell’utente con soggetti terzi .
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Questo approdo esegetico, naturalmente, dovrà essere adeguatamente
coordinato col divieto dei patti successori disposto dall’art. 458 c.c. Come
vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, determinati contenuti presenti negli
spazi digitali che la piattaforma mette a disposizione dell’utente sono qualificabili
come res oggetto di diritti dell’utente trasmissibili a seguito della sua morte,
ragione per la quale l’eventuale clausola di intrasmissibilità presente nelle
condizioni contrattuali di cui si dovesse riconoscere la validità non potrà
comunque mai estendere la sua efficacia anche a questi contenuti, in quanto,
diversamente, l’utente starebbe disponendo contrattualmente di propri beni per il
tempo in cui avrà cessato di vivere, in aperto contrasto col divieto posto dal citato
art. 458, che sanziona con la nullità ogni convenzione con cui taluno disponga
della propria successione.
6.2. (segue) La trasmissibilità del profilo e delle pagine personali e dei
contenuti in essi presenti
Dopo aver compiutamente analizzato le problematiche di diritto successorio
legate al trapasso nella posizione contrattuale dell’utente a costui derivante dalla
stipula del contratto con la società gestrice della piattaforma, il secondo degli
aspetti da passare in rassegna è senz’altro quello relativo alla trasmissibilità mortis
causa del profilo e delle pagine personali di cui l’utente dispone. Anche in questo
caso sarà necessario effettuare discorsi in parte differenti, data la diversa natura
77 Non condivido, pertanto, quanto sostenuto da DELLE MONACHE, Successione mortis causa e
patrimonio digitale, cit., 463, quando scrive che «una volta deceduto l’utente, sembra soluzione poco
comprensibile il pretendere che il rapporto continui con gli eredi, i quali dovrebbero essere intitolati,
allora, non solo o non tanto ad accedere all’account, quanto ad utilizzarlo come proprio. Ciò,
almeno, per i servizi di social network, nei quali l’utente – come nel caso di Facebook – apre e
compone una propria pagina web, nella quale si raccolgono immagini e pensieri a lui riferibili, che
non avrebbe senso si “mischiassero”, poi, con contenuti immessi da altri, siano pure i suoi congiunti
più stretti». Una volta che la piattaforma, facendo quanto il corretto svolgimento della sua attività
imprenditoriale richiede, abbia infatti adottato gli strumenti necessari a permettere ai terzi di
comprendere che titolare di quell’account adesso non è più il de cuius ma il suo erede, non vedo
perché non debba ammettersi la successione nel contratto e la fruibilità del servizio da parte
dell’erede mediante l’account dell’ereditando.
78 Si pensi, banalmente, al caso delle piattaforme che forniscono servizi di streaming di musica o
film, come Netflix: per la piattaforma sarà indifferente che a fruire del servizio – in termini ancora
più concreti, a guardare un film o ascoltare un certo brano – sia Tizio sotto il nome di Tizio,
Sempronio sotto il nome di Tizio, Tizio sotto il nome di Gigibo50 (uno pseudonimo) o chissà chi
altro, purché, ad ogni scadenza, le sia corrisposto il prezzo pattuito, e ciò tanto che a
corrisponderglielo sia l’utente stesso quanto che sia un terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c.
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