Page 35 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               che rispetto a questi dati non ci si debba nemmeno porre il problema di quale ne
               debba essere il trattamento, e che, pertanto, l’erede dell’utente defunto, una volta
               ottenuto  l’accesso  all’account  e  comunicato  alla  piattaforma  la  circostanza  del
               subentro , potrà farne quello che meglio crede, atteso che gli stessi non hanno
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               alcuna  particolare  rilevanza  per  il  diritto,  e  non  sorgerà  nessun  problema
               nemmeno  in  merito  al  trattamento  che  eventualmente  ne  abbia  fatto  la
               piattaforma.
                  Nel  secondo  dei  casi  sopra  delineati,  invece,  vengono  in  rilievo  dati
               qualificabili  indubbiamente  come  personali  ai  sensi  del  GDPR  e  pertanto
               sottoposti alla disciplina dettata sia dal Reg. UE 2016/679 sia dal d.lgs. 196/2003
               (c.d. “Codice privacy”). In particolare, per quanto di nostro interesse, va in questo
               senso analizzato il disposto del recente art. 2-terdecies del citato Codice, che, a
               seguito della morte di un soggetto, ammette al comma 1 che «chi ha un interesse
               proprio,  o  agisce  a  tutela  dell’interessato,  in  qualità  di  suo  mandatario,  o  per  ragioni
               familiari meritevoli di protezione» possa esercitare sui di lui dati personali i diritti
               previsti dagli artt. 15-22 GDPR, e cioè i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
               limitazione di trattamento, ricevere la notifica della rettifica o cancellazione dei
               dati  o  della  limitazione  del  loro  trattamento,  portabilità,  opposizione  al
               trattamento,  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  esclusivamente  sul
               trattamento  automatizzato  dei  dati.  Sulla  base  di  questa  disposizione,  oggi,  è
               senz’altro possibile per chi rientri nell’ambito applicativo della norma richiedere
               alla società che tratta i dati personali del de cuius di esercitare i diritti di cui supra.
                  Passiamo  adesso,  invece,  al  contenuto  delle  varie  pagine  personali  di  cui
               l’utente può disporre in virtù del contratto stipulato con la piattaforma.
                  Diversamente da quanto parrebbe emergere dalle recenti pronunce dei nostri
               tribunali  – i quali hanno ritenuto ammissibili i ricorsi ex art. 700 c.p.c. con cui
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               seguito di un processo di “anonimizzazione”. In questo secondo caso, la raccolta e il trattamento
               del dato (ancora personale) sono quindi soggette alle disposizioni del GDPR e solo l’informazione
               risultante da tale processo sarà esclusa dall’ambito di applicazione».
                  82   Potrebbe  sul  punto  obiettarsi  che  sarebbe  difficile  per  l’erede  del  defunto  dimostrare  alla
               piattaforma la sua qualità di heres di un soggetto che la piattaforma non aveva modo di identificare.
               Tuttavia, in tal caso, la risposta è, a mio avviso, che deve ritenersi che, se l’utente ha preferito
               operare in modo tale da risultare del tutto non identificabile, o l’erede riesce ad usufruire del servizio
               dovuto in virtù del contratto nel quale è subentrato senza richiedere supporto alla piattaforma (e.g.,
               per recuperare i dati di accesso) – nel qual caso, in realtà, non è nemmeno necessario che l’erede
               comunichi alla piattaforma la circostanza del trapasso, atteso che non era possibile riferire quel
               determinato account a Tizio, a Caio o a Sempronio, e risulta dunque indifferente, anche per i terzi,
               che dietro lo stesso adesso si celi la precedente controparte contrattuale o il suo erede –, oppure, ove
               egli necessiti di tale supporto, dovrà in qualche modo riuscire a dimostrare alla piattaforma che
               l’account era riferibile al suo de cuius e che lui ne è l’erede, pena la perdita, di fatto, della possibilità
               di usufruire del servizio, per l’ovvia impossibilità di richiederlo.
                  83   Trib.  Milano,  10  febbraio  2021,  in  One  legale:  «Deve  ritenersi  ammissibile  la  domanda
               cautelare volta ad ottenere un  ordine alla società produttrice di un telefono cellulare di fornire
               assistenza  ai  genitori  nel  recupero  dei  dati  personali  dagli  account  del  figlio  deceduto,  stante  la
               sussistenza del fumus boni iuris – considerato che, ai sensi dell’art. 2-terdecies dal Nuovo Codice della

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