Page 35 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
che rispetto a questi dati non ci si debba nemmeno porre il problema di quale ne
debba essere il trattamento, e che, pertanto, l’erede dell’utente defunto, una volta
ottenuto l’accesso all’account e comunicato alla piattaforma la circostanza del
subentro , potrà farne quello che meglio crede, atteso che gli stessi non hanno
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alcuna particolare rilevanza per il diritto, e non sorgerà nessun problema
nemmeno in merito al trattamento che eventualmente ne abbia fatto la
piattaforma.
Nel secondo dei casi sopra delineati, invece, vengono in rilievo dati
qualificabili indubbiamente come personali ai sensi del GDPR e pertanto
sottoposti alla disciplina dettata sia dal Reg. UE 2016/679 sia dal d.lgs. 196/2003
(c.d. “Codice privacy”). In particolare, per quanto di nostro interesse, va in questo
senso analizzato il disposto del recente art. 2-terdecies del citato Codice, che, a
seguito della morte di un soggetto, ammette al comma 1 che «chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni
familiari meritevoli di protezione» possa esercitare sui di lui dati personali i diritti
previsti dagli artt. 15-22 GDPR, e cioè i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione di trattamento, ricevere la notifica della rettifica o cancellazione dei
dati o della limitazione del loro trattamento, portabilità, opposizione al
trattamento, non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul
trattamento automatizzato dei dati. Sulla base di questa disposizione, oggi, è
senz’altro possibile per chi rientri nell’ambito applicativo della norma richiedere
alla società che tratta i dati personali del de cuius di esercitare i diritti di cui supra.
Passiamo adesso, invece, al contenuto delle varie pagine personali di cui
l’utente può disporre in virtù del contratto stipulato con la piattaforma.
Diversamente da quanto parrebbe emergere dalle recenti pronunce dei nostri
tribunali – i quali hanno ritenuto ammissibili i ricorsi ex art. 700 c.p.c. con cui
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seguito di un processo di “anonimizzazione”. In questo secondo caso, la raccolta e il trattamento
del dato (ancora personale) sono quindi soggette alle disposizioni del GDPR e solo l’informazione
risultante da tale processo sarà esclusa dall’ambito di applicazione».
82 Potrebbe sul punto obiettarsi che sarebbe difficile per l’erede del defunto dimostrare alla
piattaforma la sua qualità di heres di un soggetto che la piattaforma non aveva modo di identificare.
Tuttavia, in tal caso, la risposta è, a mio avviso, che deve ritenersi che, se l’utente ha preferito
operare in modo tale da risultare del tutto non identificabile, o l’erede riesce ad usufruire del servizio
dovuto in virtù del contratto nel quale è subentrato senza richiedere supporto alla piattaforma (e.g.,
per recuperare i dati di accesso) – nel qual caso, in realtà, non è nemmeno necessario che l’erede
comunichi alla piattaforma la circostanza del trapasso, atteso che non era possibile riferire quel
determinato account a Tizio, a Caio o a Sempronio, e risulta dunque indifferente, anche per i terzi,
che dietro lo stesso adesso si celi la precedente controparte contrattuale o il suo erede –, oppure, ove
egli necessiti di tale supporto, dovrà in qualche modo riuscire a dimostrare alla piattaforma che
l’account era riferibile al suo de cuius e che lui ne è l’erede, pena la perdita, di fatto, della possibilità
di usufruire del servizio, per l’ovvia impossibilità di richiederlo.
83 Trib. Milano, 10 febbraio 2021, in One legale: «Deve ritenersi ammissibile la domanda
cautelare volta ad ottenere un ordine alla società produttrice di un telefono cellulare di fornire
assistenza ai genitori nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, stante la
sussistenza del fumus boni iuris – considerato che, ai sensi dell’art. 2-terdecies dal Nuovo Codice della
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