Page 34 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
giuridica che abbiamo ritenuto di poter attribuire a ciascuna delle entità de quibus.
Iniziamo con quello che abbiamo definito “profilo”, cioè l’insieme dei dati
personali che l’utente ha fornito alla piattaforma e che permettono di identificarlo,
direttamente o indirettamente. In merito, ritengo di dover preliminarmente
distinguere due casi:
a) l’utente ha comunicato dati falsi , che non permettono quindi in alcun
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modo di identificarlo, nemmeno indirettamente, e che la piattaforma, non
essendo per lei di alcuno specifico interesse, non abbia in nessun modo
sottoposto a controllo;
b) l’utente ha comunicato dati veri, che permettono quindi di indentificare,
almeno indirettamente, la persona alla quale l’account è riferibile.
Nel primo caso ci si colloca evidentemente al di fuori dell’ambito applicativo
del GDPR (General Data Protection Regulation), che, al paragrafo 4, n. 1), qualifica
il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”)», precisando, immediatamente dopo, che
«si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale » e che non si applica ai dati anonimi . Per tale motivo, sono dell’opinione
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79 Si pensi al caso del notaio Romolo Romani, nato a Roma il 01.01.1980, che, decidendo di
aprire un proprio account su un famoso social network, preferisca, per evitare di essere in qualunque
modo identificabile, dichiarare di chiamarsi Pinco Pallo e di essere nato a Milano il 15.06.1990.
80 Come chiarisce MENEGHETTI, I principi in materia di trattamento dei dati personali, in AA. VV.,
Ipsoa InPratica, Privacy e Data Protection 2021, Milano, 2021, 4 ss.: «Dunque un dato personale, per
essere tale, deve: i) riferirsi a una persona fisica - sono escluse dall’ambito di applicazione dal GDPR
le informazioni che si riferiscono esclusivamente a persone giuridiche, in particolare (ma non solo)
imprese dotate di personalità giuridica. […]. Fanno eccezione rispetto al regime sopra indicato, i
trattamenti relativi ai servizi di comunicazione elettronica (ad es. di direct marketing), rispetto ai quali
il perimetro della normativa sulla protezione dei dati personali si estende anche alle persone
giuridiche, laddove qualificate come “contraenti”, in base a quanto indicato dagli artt. 121 ss. del
Codice Privacy. […] ii) identificare o rendere identificabile - una persona fisica: sono quindi inclusi
nell’ambito di applicazione non solo informazioni che permettono di identificare “direttamente” un
soggetto (quali nome, cognome o l’immagine) ma anche dati che ne consentano un’identificazione
in via “indiretta” (si pensi ai dati di contatto, a un codice numerico, alle preferenze e abitudini, alle
caratteristiche fisiche o economiche). In quest’ultimo caso si tratta di informazioni che, se analizzate
nel loro insieme o in combinazione con altri dati, permetterebbero di individuare un soggetto
specifico. L’identificabilità di una persona a partire dalle informazioni raccolte deve essere
considerata in base a tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento (o un terzo) possono
ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente». Sul
concetto de quo, diffusamente, anche NUCCI, Protezione dei dati personali e GDPR: dai precetti giuridici
ai processi organizzativi, Milano, 2018, 8 ss.
81 MENEGHETTI, I principi in materia di trattamento dei dati personali, cit., 6: «Dal perimetro di
applicazione del GDPR rimangono esclusi i dati “anonimi”, vale a dire informazioni che non si
riferiscono a una persona fisica – identificata o identificabile – o dati che sono stati resi
sufficientemente anonimi, tali da impedire o non consentire più l’identificazione dell’interessato.
L’informazione può essere “anonima” ab origine, ossia fin dal momento della sua raccolta o a
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