Page 37 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
controparte contrattuale, per cui, rispetto ad essi, si applica senza dubbio il
disposto dell’art. 2-terdecies; nonostante ciò, credo però che debba essere diverso
l’approdo esegetico relativamente al contenuto della pagina personale privata
attiva e pubblica.
Come ho già avuto modo di evidenziare prima, infatti, in questi ulteriori due
tipi di pagina personale l’utente inserisce (in gergo “carica”) dei documenti
digitali sui quali vanta diritti reali o “di privativa” o comunque diritti personali di
godimento, ora con finalità meramente conservative, ora con la volontà di
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utilizzarli per interagire con gli altri utenti. Nonostante una parte della dottrina
sostenga, almeno con riferimento a quelli che non hanno un valore patrimoniale
intrinseco, che l’atto del caricare un file all’interno dello spazio digitale messo a
disposizione dalla piattaforma sia idoneo a mutarne la natura, rendendolo un
dato personale sottoposto in tutto e per tutto alla disciplina del GDPR e del
Codice privacy e quindi anche a quella dell’art. 2-terdecies del citato Codice, la mia
opinione è che sul punto si debba comunque distinguere e relativizzare. Se, infatti,
per la piattaforma detti elementi diventano sicuramente dei dati personali, che la
stessa deve dunque trattare sulla base delle disposizioni di legge in materia, per
l’utente gli stessi restano sempre e comunque delle res sulle quali egli vanta dei
diritti che gli permettono di disporne più o meno liberamente e secondo la
modalità che ritiene più opportuna e pertanto, una volta apertasi la successione
del titolare di questi diritti, salvo che abbiano natura personale e quindi si
estinguano con il decesso del loro titolare, essi entreranno a far parte del relictum
ereditario e saranno oggetto di successione mortis causa non diversamente da come
avviene per qualunque altro bene oggetto di successione ereditaria . Per questi
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motivi, allora, ritengo che, alla morte di Tizio, titolare di un certo account, ciò che
legittima il suo erede Sempronio a “recuperare” quanto lo stesso avesse inserito
nella pagina personale privata attiva o pubblica (es.: foto, video, documenti di
testo, ecc.) non sia tanto l’art. 2-terdecies Codice privacy quanto la normativa
codicistica in materia di successioni a causa di morte, la quale, disponendo che
l’erede subentra in tutte le posizioni attive e passive del de cuius che non si
estinguono con la sua morte, fa sì che Sempronio, quale heres di Tizio, possa
esercitare il diritto che spettava al proprio ereditando su quelle determinate res, e
ciò, si badi, a prescindere dal ritenere che l’erede sia subentrato anche nel rapporto
84 CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 76 ss.; NARDI, «Successione digitale» e
successione nel patrimonio digitale, in Dir. fam. e succ., 2020, 955 ss.
85 Ciò, si badi bene, vale anche per le c.d. “carte di famiglia” o “ricordi di famiglia”, quali le
foto, i video (magari contenuti su dei supporti fisici), ecc., come ritengono sia NARDI, «Successione
digitale» e successione nel patrimonio digitale, cit., 956, che la dottrina che si è occupata ex professo
dell’argomento (ASCOLI, Comproprietà, Archivio di famiglia, in Riv. dir. civ., 1909, 106 ss.; PACIFICI
MAZZONI, Il codice civile italiano commentato, X, Trattato delle successioni, IV, Torino, 1929, 246). Se è
così, e quindi una foto del de cuius da giovane cade in successione nel caso che esista solo nella realtà
materiale, non si vede perché la stessa, se caricata in rete, debba essere sottoposta ad una disciplina
diversa, in sostanza quasi sostenendo che il titolare perda i diritti che su di essa aveva.
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