Page 37 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               controparte  contrattuale,  per  cui,  rispetto  ad  essi,  si  applica  senza  dubbio  il
               disposto dell’art. 2-terdecies; nonostante ciò, credo però che debba essere diverso
               l’approdo  esegetico  relativamente  al  contenuto  della  pagina  personale  privata
               attiva e pubblica.
                  Come ho già avuto modo di evidenziare prima, infatti, in questi ulteriori due
               tipi  di  pagina  personale  l’utente  inserisce  (in  gergo  “carica”)  dei  documenti
               digitali sui quali vanta diritti reali o “di privativa” o comunque diritti personali di
               godimento,  ora  con  finalità  meramente  conservative,  ora  con  la  volontà  di
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               utilizzarli per interagire con gli altri utenti. Nonostante una parte della dottrina
               sostenga, almeno con riferimento a quelli che non hanno un valore patrimoniale
               intrinseco, che l’atto del caricare un file all’interno dello spazio digitale messo a
               disposizione dalla piattaforma sia idoneo a mutarne la natura, rendendolo un
               dato  personale  sottoposto  in  tutto  e  per  tutto  alla  disciplina  del  GDPR  e  del
               Codice privacy e quindi anche a quella dell’art. 2-terdecies del citato Codice, la mia
               opinione è che sul punto si debba comunque distinguere e relativizzare. Se, infatti,
               per la piattaforma detti elementi diventano sicuramente dei dati personali, che la
               stessa deve dunque trattare sulla base delle disposizioni di legge in materia, per
               l’utente gli stessi restano sempre e comunque delle res sulle quali egli vanta dei
               diritti  che  gli  permettono  di  disporne  più  o  meno  liberamente  e  secondo  la
               modalità che ritiene più opportuna e pertanto, una volta apertasi la successione
               del  titolare  di  questi  diritti,  salvo  che  abbiano  natura  personale  e  quindi  si
               estinguano con il decesso del loro titolare, essi entreranno a far parte del relictum
               ereditario e saranno oggetto di successione mortis causa non diversamente da come
               avviene per qualunque altro bene oggetto di successione ereditaria . Per questi
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               motivi, allora, ritengo che, alla morte di Tizio, titolare di un certo account, ciò che
               legittima il suo erede Sempronio a “recuperare” quanto lo stesso avesse inserito
               nella pagina personale privata attiva o pubblica (es.: foto, video, documenti di
               testo,  ecc.)  non  sia  tanto  l’art.  2-terdecies  Codice  privacy  quanto  la  normativa
               codicistica in materia di successioni a causa di morte, la quale, disponendo che
               l’erede  subentra  in  tutte  le  posizioni  attive  e  passive  del  de  cuius  che  non  si
               estinguono con la sua morte, fa sì che Sempronio, quale  heres di Tizio, possa
               esercitare il diritto che spettava al proprio ereditando su quelle determinate res, e
               ciò, si badi, a prescindere dal ritenere che l’erede sia subentrato anche nel rapporto


                  84   CAMARDI,  L’eredità  digitale.  Tra  reale  e  virtuale,  cit.,  76  ss.;  NARDI,  «Successione  digitale»  e
               successione nel patrimonio digitale, in Dir. fam. e succ., 2020, 955 ss.
                  85  Ciò, si badi bene, vale anche per le c.d. “carte di famiglia” o “ricordi di famiglia”, quali le
               foto, i video (magari contenuti su dei supporti fisici), ecc., come ritengono sia NARDI, «Successione
               digitale»  e  successione  nel  patrimonio  digitale,  cit.,  956,  che  la  dottrina che  si  è  occupata  ex  professo
               dell’argomento (ASCOLI, Comproprietà, Archivio di famiglia, in Riv. dir. civ., 1909, 106 ss.; PACIFICI
               MAZZONI, Il codice civile italiano commentato, X, Trattato delle successioni, IV, Torino, 1929, 246). Se è
               così, e quindi una foto del de cuius da giovane cade in successione nel caso che esista solo nella realtà
               materiale, non si vede perché la stessa, se caricata in rete, debba essere sottoposta ad una disciplina
               diversa, in sostanza quasi sostenendo che il titolare perda i diritti che su di essa aveva.

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