Page 36 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
dei soggetti particolarmente vicini (nello specifico, genitori e coniuge superstite)
al defunto titolare di un account di una nota società produttrice di smartphones
hanno richiesto che alla detta società fosse ordinato, ai sensi del citato art. 2-
terdecies, di fornire loro assistenza per l’accesso all’account al fine di “recuperare”
dei dati personali del defunto, rivelatisi poi essere però, più che dati personali, dei
beni digitali, in particolare files contenenti delle ricette di determinati piatti o
proprie foto –, è mia opinione che l’articolo poc’anzi citato non sia la soluzione
al problema della successione nell’account, e più tecnicamente nei diritti relativi ai
vari “elementi” che è possibile trovare all’interno delle pagine personali. Non
condivisibile, infatti, è a mio avviso la lettura che dello stesso è stata data dalla
giurisprudenza, che l’ha interpretato come strumento atto a regolare la
“successione” anche nel contenuto delle pagine personali, facendosi così
promotrice di un’inaccettabile confusione tra il concetto di “dato personale” e
quello di “bene”.
Ma andiamo con ordine.
S’è già detto in precedenza che le pagine personali private passive contengono
nient’altro che dei resoconti delle attività effettuate dall’utente e, salvo che l’utente
non abbia comunicato alcun dato qualificabile come personale, per elaborare
queste informazioni la società che fornisce il servizio tratta dati personali della
Privacy, i diritti riguardanti le persone decedute possono essere esercitati per ragioni familiari
meritevoli di protezione – e del periculum in mora, atteso che i sistemi della suddetta società, dopo
̀
un periodo di inattivita dell’account i-cloud vengono automaticamente distrutti»; Trib. Bologna, 25
novembre 2021, ivi: «Posto che il Considerando 27 del Reg. UE 679/2016 dispone che: “Il presente
regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute” e che l’art. 2-terdecies, D.Lgs.
n. 101/2018, prevede che: “I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’ interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione”, è ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere una pronuncia che legittimi la
parte ricorrente, che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2-terdecies, ad ottenere il recupero dei
dati personali contenuti nell’account digitale di un soggetto defunto»; in Dir. inf., 2022, 19 ss., con
nota di FELEPPA, L’accesso ai dati del defunto conservati su smartphone: soluzioni emergenti e problemi aperti;
Trib. Roma, 10 febbraio 2022, in One legale: «È legittima la richiesta da parte di una vedova, che
agisce "iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare, ad avere
accesso all’account Apple del marito in quanto finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia
destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio
delle figlie in tenera età. L’accesso ai dati personali contenuti nell’account non è precluso
dall’accettazione delle condizioni generali di contratto al momento dell’acquisto del dispositivo. È
infatti incontroverso che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell’attivazione
del servizio prevedano la non trasferibilità dell’account e che qualsiasi diritto sull’Id Apple e sul suo
contenuto si estingua con la morte; tuttavia, poiché l’art. 2-terdecies del Codice privacy, al comma 3,
prevede che la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio e l’accesso ai diritti digitali dopo il suo
decesso debba essere espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere
revocata o modificata, allora la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di
approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore non appare soddisfare
i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche
negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano
l’autonomia delle scelte dei destinatari».
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