Page 36 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               dei soggetti particolarmente vicini (nello specifico, genitori e coniuge superstite)
               al defunto titolare di un account di una nota società produttrice di smartphones
               hanno richiesto che alla detta società fosse ordinato, ai sensi del citato art. 2-
               terdecies, di fornire loro assistenza per l’accesso all’account al fine di “recuperare”
               dei dati personali del defunto, rivelatisi poi essere però, più che dati personali, dei
               beni  digitali,  in  particolare  files  contenenti  delle  ricette  di  determinati  piatti  o
               proprie foto –, è mia opinione che l’articolo poc’anzi citato non sia la soluzione
               al problema della successione nell’account, e più tecnicamente nei diritti relativi ai
               vari “elementi” che è possibile trovare all’interno delle pagine personali. Non
               condivisibile, infatti, è a mio avviso la lettura che dello stesso è stata data dalla
               giurisprudenza,  che  l’ha  interpretato  come  strumento  atto  a  regolare  la
               “successione”  anche  nel  contenuto  delle  pagine  personali,  facendosi  così
               promotrice di un’inaccettabile confusione tra il concetto di “dato personale” e
               quello di “bene”.
                  Ma andiamo con ordine.
                  S’è già detto in precedenza che le pagine personali private passive contengono
               nient’altro che dei resoconti delle attività effettuate dall’utente e, salvo che l’utente
               non  abbia  comunicato  alcun  dato  qualificabile  come  personale,  per  elaborare
               queste informazioni la società che fornisce il servizio tratta  dati personali della


               Privacy,  i  diritti  riguardanti  le  persone  decedute  possono  essere  esercitati  per  ragioni  familiari
               meritevoli di protezione – e del periculum in mora, atteso che i sistemi della suddetta società, dopo
                                 ̀
               un periodo di inattivita dell’account i-cloud vengono automaticamente distrutti»; Trib. Bologna, 25
               novembre 2021, ivi: «Posto che il Considerando 27 del Reg. UE 679/2016 dispone che: “Il presente
               regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute” e che l’art. 2-terdecies, D.Lgs.
               n. 101/2018, prevede che: “I  diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati
               personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
               agisce a tutela dell’ interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
               protezione”, è ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere una pronuncia che legittimi la
               parte ricorrente, che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2-terdecies, ad ottenere il recupero dei
               dati personali contenuti nell’account digitale di un soggetto defunto»; in Dir. inf., 2022, 19 ss., con
               nota di FELEPPA, L’accesso ai dati del defunto conservati su smartphone: soluzioni emergenti e problemi aperti;
               Trib. Roma, 10 febbraio 2022, in One legale: «È legittima la richiesta da parte di una vedova, che
               agisce "iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare, ad avere
               accesso all’account Apple del marito in quanto finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia
               destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio
               delle  figlie  in  tenera  età.  L’accesso  ai  dati  personali  contenuti  nell’account  non  è  precluso
               dall’accettazione delle condizioni generali di contratto al momento dell’acquisto del dispositivo. È
               infatti incontroverso che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell’attivazione
               del servizio prevedano la non trasferibilità dell’account e che qualsiasi diritto sull’Id Apple e sul suo
               contenuto si estingua con la morte; tuttavia, poiché l’art. 2-terdecies del Codice privacy, al comma 3,
               prevede che la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio e l’accesso ai diritti digitali dopo il suo
               decesso debba essere espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere
               revocata o modificata, allora la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di
               approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore non appare soddisfare
               i  requisiti  sostanziali  e  formali  espressi  dalla  norma  richiamata,  tenuto  conto  che  le  pratiche
               negoziali  dei  gestori  in  cui  le  condizioni  generali  di  contratto  si  radicano  non  valorizzano
               l’autonomia delle scelte dei destinatari».

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