Page 38 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               contrattuale tra l’utente defunto e la piattaforma, in quanto una cosa è il diritto
               ad usufruire del servizio derivante dal contratto ed altra cosa è il diritto che il de
               cuius  vantava  sui  beni  che  ha  inserito  nella  propria  pagina  personale  o  di cui
                                                                                        86
               comunque aveva la disponibilità usufruendo di detto servizio o in virtù di esso .
                  A questo punto credo, pertanto, che la portata applicativa dell’art. 2-terdecies
               cit. vada ridimensionata rispetto a quella che parrebbe avergli attribuito la recente
               giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che lo stesso si applichi:
                  a) sempre ai dati personali in senso stretto – i.e. a elementi come il nome, il
                     cognome, il luogo e la data di nascita, il luogo di domicilio, i dati medici,
                     biomedici, ecc. –, vale a dire ai “dati” che altro non sono se non tali e sui
                     quali il soggetto non può vantare un diritto qualificabile come reale, “di
                     privativa” o personale di godimento, e ciò tanto se ad esercitare i diritti
                     richiamati dall’articolo in commento siano gli eredi del de cuius che ove
                     siano terzi;
                  b) solo in alcuni casi ai dati personali in senso lato, cioè a quegli elementi che,
                     rispetto alla piattaforma, sono qualificabili come tali ma sui quali il de cuius
                     poteva vantare diritti reali, “di privativa” o personali di godimento, e, in
                     particolare, solo laddove ad esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR
                     siano soggetti diversi dagli eredi del de cuius, i quali non avrebbero quindi
                     altro titolo, se non quello loro conferito proprio dal citato Regolamento, per
                     rapportarsi con la piattaforma ed incidere su detti dati.
                  In nuce, allora, in sede di successione mortis causa, i diritti che il defunto vantava
               su quanto “caricato” nella pagina personale privata attiva e pubblica cadono in
               successione  e  vengono  acquistati  dagli  eredi,  salvo  che  siano  di  natura
               strettamente  personale  e  quindi  destinati  ad  estinguersi  con  la  morte  del  loro
               titolare;  su  detti  elementi,  ove  siano  tali  da  poter  essere  qualificati  come  dati
               personali a far data dal momento dell’affidamento alla piattaforma ai fini delle
               fruizione del servizio, sarà altresì possibile per coloro che non siano eredi del de
               cuius esercitare i diritti del GDPR che l’art. 2-terdecies Codice privacy richiama
               espressamente. Tutto questo, lo rimarco, indipendentemente dall’ammettere o
               meno la successione nel rapporto contrattuale tra utente e piattaforma.
                  Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, a situazioni quasi paradossali. Si
               pensi  al  caso  di  Tizio  che,  perdute  in  un  incendio  le  foto  cartacee  del  proprio
               matrimonio,  ne  conservi  solo  una  copia  digitale  e  che  abbia  provveduto  a



                  86  Per fare un esempio forse più concreto, si pensi al caso di Tizio che stipuli con la banca “Alfa”
               un contratto relativo all’utilizzo di una cassetta di sicurezza, convenendo ab origine e con modalità
               tali da escludere la vessatorietà della pattuizione, che il decesso di Tizio comporterà lo scioglimento
               del contratto: al momento della morte di Tizio, nessuno sosterrà mai che le foto, i gioielli, i quadri
               di valore, le opere dell’ingegno e quant’altro il de cuius abbia conservato dentro la cassetta non
               cadano in successione, anche in assenza di successione nel rapporto contrattuale. Per quale motivo,
               quindi, nel caso di contratti “digitali”, i diritti esistenti sulle res che l’utente carica online, per quanto
               la società fornitrice del servizio sia tenuta a trattare questi ultimi come dati personali”, dovrebbero
               estinguersi alla morte del loro titolare?

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