Page 38 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
contrattuale tra l’utente defunto e la piattaforma, in quanto una cosa è il diritto
ad usufruire del servizio derivante dal contratto ed altra cosa è il diritto che il de
cuius vantava sui beni che ha inserito nella propria pagina personale o di cui
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comunque aveva la disponibilità usufruendo di detto servizio o in virtù di esso .
A questo punto credo, pertanto, che la portata applicativa dell’art. 2-terdecies
cit. vada ridimensionata rispetto a quella che parrebbe avergli attribuito la recente
giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che lo stesso si applichi:
a) sempre ai dati personali in senso stretto – i.e. a elementi come il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il luogo di domicilio, i dati medici,
biomedici, ecc. –, vale a dire ai “dati” che altro non sono se non tali e sui
quali il soggetto non può vantare un diritto qualificabile come reale, “di
privativa” o personale di godimento, e ciò tanto se ad esercitare i diritti
richiamati dall’articolo in commento siano gli eredi del de cuius che ove
siano terzi;
b) solo in alcuni casi ai dati personali in senso lato, cioè a quegli elementi che,
rispetto alla piattaforma, sono qualificabili come tali ma sui quali il de cuius
poteva vantare diritti reali, “di privativa” o personali di godimento, e, in
particolare, solo laddove ad esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR
siano soggetti diversi dagli eredi del de cuius, i quali non avrebbero quindi
altro titolo, se non quello loro conferito proprio dal citato Regolamento, per
rapportarsi con la piattaforma ed incidere su detti dati.
In nuce, allora, in sede di successione mortis causa, i diritti che il defunto vantava
su quanto “caricato” nella pagina personale privata attiva e pubblica cadono in
successione e vengono acquistati dagli eredi, salvo che siano di natura
strettamente personale e quindi destinati ad estinguersi con la morte del loro
titolare; su detti elementi, ove siano tali da poter essere qualificati come dati
personali a far data dal momento dell’affidamento alla piattaforma ai fini delle
fruizione del servizio, sarà altresì possibile per coloro che non siano eredi del de
cuius esercitare i diritti del GDPR che l’art. 2-terdecies Codice privacy richiama
espressamente. Tutto questo, lo rimarco, indipendentemente dall’ammettere o
meno la successione nel rapporto contrattuale tra utente e piattaforma.
Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, a situazioni quasi paradossali. Si
pensi al caso di Tizio che, perdute in un incendio le foto cartacee del proprio
matrimonio, ne conservi solo una copia digitale e che abbia provveduto a
86 Per fare un esempio forse più concreto, si pensi al caso di Tizio che stipuli con la banca “Alfa”
un contratto relativo all’utilizzo di una cassetta di sicurezza, convenendo ab origine e con modalità
tali da escludere la vessatorietà della pattuizione, che il decesso di Tizio comporterà lo scioglimento
del contratto: al momento della morte di Tizio, nessuno sosterrà mai che le foto, i gioielli, i quadri
di valore, le opere dell’ingegno e quant’altro il de cuius abbia conservato dentro la cassetta non
cadano in successione, anche in assenza di successione nel rapporto contrattuale. Per quale motivo,
quindi, nel caso di contratti “digitali”, i diritti esistenti sulle res che l’utente carica online, per quanto
la società fornitrice del servizio sia tenuta a trattare questi ultimi come dati personali”, dovrebbero
estinguersi alla morte del loro titolare?
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