Page 13 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
presumere che molti soggetti non tenuti a ottenere la certificazione tramite i
portali istituzionali online accettino i documenti presentati direttamente
dall’impresa o dagli intermediari della stessa .
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In terzo luogo, uno dei maggiori problemi che – oramai da un decennio – si
riscontra nella prassi applicativa del Dol riguarda il fenomeno delle indebite
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compensazioni . Tale pratica viene realizzata in sede di presentazione della
delega di pagamento dei contributi, tramite il modello F24 , portando in
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compensazione un debito contributivo con un credito di altra natura (spesso un
credito IVA) inesistente o non spettante . Il problema sorge dal momento che
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il sistema informatico di pagamento dei modelli F24 – gestito dall’Agenzia delle
entrate – non prevede, attualmente, una schermatura automatica che consenta
di rilevare e bloccare il saldo del debito in caso di crediti fittizi . Il fenomeno
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delle false compensazioni determina altresì un grave danno per la collettività:
nel caso in cui non sia rilevato il carattere fittizio o irregolare del credito, infatti,
il versamento in favore degli Enti previdenziali a saldo del debito contributivo
viene comunque effettuato, il che determina una perdita economica per l’erario.
La problematica di assoluto maggior rilievo che si rinviene in sede
applicativa rispetto al Dol attiene all’aspetto temporale, ovvero al periodo di
34 Ciò può avvenire o modificando direttamente il file generato dal sistema informatico o
intervenendo sul documento in formato cartaceo.
35 Segnala il problema: BUOSO, Funzioni e problemi legati al DURC, cit., 531-532. Sul punto cfr.
altresì: CAPASSO, L’estinzione delle obbligazioni contributive attraverso l’utilizzo di crediti fiscali: approdi
giurisprudenziali e prospettive problematiche, in Informazione Previdenziale, n. 1-2/2021, 1 ss.; LILLA,
SAPORITO, Lotta alle frodi grazie all’algoritmo, in Economia & Management, n. 1/2020, 89.
36 Si tratta del modello di pagamento unificato attraverso cui il contribuente effettua con
un’unica operazione il pagamento delle somme dovute allo Stato a titolo di tributo, contributo e/o
premio.
37 La normativa di riferimento in materia di compensazione tra crediti e debiti sussistenti nei
confronti di enti pubblici è prevista all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Si noti che, nonostante non sia
espressamente previsto dalla norma, la giurisprudenza (cfr. per tutte: Cass. pen., 8 gennaio 2021, n.
389) ammette due tipi di compensazione: “verticale”, ovvero relativa a crediti sorti in periodi
precedenti con debiti della stessa natura, e “orizzontale”, ovvero relativa a debiti e crediti facenti
capo a diversi enti pubblici (Erario, INPS, INAIL ecc.). A tal riguardo, un’importante modifica
nella disciplina della compensazione è stata realizzata con l’art. 1 del d.l. n. 124/2019 (convertito
con modificazioni dalla l. n. 157/2019, che ha modificato l’art. 8 della l. n. 212/2000) che ha
eliminato la possibilità di procedere all’accollo tributario in sede di compensazione, vale a dire il
saldo del debito contributivo gravante sull’accollatario tramite il credito dell’accollante. Un’altra
ipotesi di compensazione, diversa rispetto alla compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, è
prevista all’art. 13-bis, co. 5, d.l. n. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 94/2012) e
riguarda soltanto il caso di crediti certificati: tale istituto non ha però conosciuto una significativa
applicazione. Sul punto, cfr.: CAPASSO, L’estinzione delle obbligazioni contributive attraverso l’utilizzo di
crediti fiscali, cit., 3.
38 A tal riguardo, deve essere segnalato un recente indirizzo giurisprudenziale che sembra negare
in radice la possibilità di procedere alle compensazioni tra crediti di natura fiscale e debiti
contributivi (anche se facenti capo al medesimo soggetto) nonché tra obbligazioni contributive
riferibili a soggetti differenti. Cfr., tra gli altri: T. Brescia, ord., 22 febbraio 2022, n. 1251; T. Milano,
19 ottobre 2021, n. 2207; Corte App. Milano, 6 maggio 2021.
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