Page 15 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
significativo aggravio del problema: società intestate a meri prestanome possono
infatti essere cessate e ricostituite più volte. A tal riguardo, deve essere
menzionato l’istituto della responsabilità solidale quale presidio giuridico
fondamentale in tale ambito, che consente ai lavoratori di rivolgersi
direttamente al committente (o ai committenti ed eventuali subcommittenti) per
la mancata corresponsione dei crediti retributivi, contributivi e assicurativi da
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parte del proprio datore di lavoro . Tale rischio posto a carico del committente
(e del subcommittente) determina altresì una spinta verso una più attenta
selezione dei contraenti non solo sotto il profilo strettamente economico, ma
anche e soprattutto sotto il profilo della affidabilità degli stessi. In concreto, il
recupero di tali crediti non costituisce però un’operazione agevole, specie
nell’ambito delle catene d’appalto. Le maggiori difficoltà attengono
all’identificazione del soggetto obbligato in solido rispetto ai singoli lavoratori .
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A tal proposito, accade spesso che una medesima azienda presti i propri servizi
e la propria manodopera per una serie di imprese diverse: la difficoltà per gli
Enti previdenziali rispetto al riconoscimento della responsabilità solidale è
identificare quali lavoratori in concreto prestano la propria attività in quali
realtà imprenditoriali; tale operazione è al momento possibile soltanto tramite
accertamenti operati dagli ispettori del lavoro. A tal fine, potrebbe risultare utile
introdurre un obbligo di indicazione nel modello Uniemens del codice fiscale
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dell’impresa presso cui il soggetto presta in concreto la propria attività .
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41 Com’è noto, la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti privati è prevista all’art. 29,
co. 2 del d.lgs. n. 276/2003, da ritenersi estesa ai contratti di subfornitura alla luce della sentenza
della Corte costituzionale, 6 dicembre 2017, n. 254. Al contrario, la responsabilità solidale non si
applica nell’ambito degli appalti pubblici qualora il committente sia lo Stato o un ente statale (si
applica invece nel caso di società partecipate da enti pubblici); in tal caso, qualora sussista
un’inadempienza contributiva risultante da un Dol irregolare, la stazione appaltante deve
intervenire in sostituzione del contraente trattenendo la quota parte dovuta dal certificato di
pagamento (artt. 11, co. 6 e 119, co. 8, d.lgs. n. 36/2023). Non è questa la sede per ulteriori
approfondimenti in merito alla complessa questione della responsabilità solidale che richiederebbe
un’apposita trattazione. Per un approfondimento nonché per i riferimenti dottrinali ci si limita a
rinviare a SPEZIALE, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, in AA.VV., La figura del datore di lavoro.
Articolazioni e trasformazioni, Atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro (Catania 21-23
maggio 2009), Milano, 2010, 77 ss.
42 A mero titolo di esempio si pensi al fatto che, attualmente, l’INPS non ha accesso automatico
e diretto ad alcuni dati strategici, tra cui, specialmente, quelli sulla fatturazione elettronica delle
imprese, raccolti e gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
43 Si tratta delle denunce che il datore di lavoro deve presentare mensilmente all’INPS quale
sostituto d’imposta contenente i dati relativi al contratto collettivo applicato (attraverso
l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico ex art. 16-quater, d.l. n. 76/2020), alle
retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, alle altre informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi nonché alle informazioni utili all’implementazione della posizione assicurativa
individuale del lavoratore e all’erogazione delle prestazioni da parte dell’INPS.
44 Pare utile rimarcare che la questione delle tempistiche del recupero dei crediti in tale ambito
è rilevante: il committente e, in caso di subappalto, l’appaltatore, restano infatti obbligati in solido
per due anni dalla cessazione dell’appalto.
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