Page 9 - Carlo Valenti - I confini spazio-temporali del lavoro alla prova della digitalizzazione: potenzialità e rischi del modello “anytime, anywhere, any device” - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
Dal punto di vista regolatorio, la sfida del diritto alla disconnessione viene
affidata dalla l. n. 81/2017 all'accordo individuale per il lavoro agile, specificando
altresì all’art. 19, c. 1 come sia suo compito individuare «i tempi di riposo del
lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». In tal
senso, appare chiaro l'intento del legislatore di voler rimettere alle parti collettive
l'onere di prevedere nel dettaglio le corrette modalità di esercizio di un simile
diritto, forse volendo evitare di costringere ex lege i differenti modelli produttivi e
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organizzativi a logiche eccessivamente generaliste . Sempre a tal riguardo, è con
il comma 1-ter dell’art. 2, d.l. n. 30/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n.
61/2021) che si provvede a rimarcare ulteriormente la tematica della
disconnessione nel lavoro in modalità agile e la sua importanza ai fini della tutela
dei tempi del lavoro e di riposo , seppur tale dispositivo continui a lasciare il
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compito di sbrogliare tale matassa alla contrattazione collettiva.
Sono infatti le parti sociali i soggetti individuati per affrontare le difficoltà
connesse all'attuazione in concreto del diritto alla disconnessione, tra cui rientra
ex multis l’effettiva separazione tra la sfera lavorativa e quella personale. In
particolare, sebbene tale risultato possa essere raggiunto garantendo la possibilità
di disattivare i propri device per evitare di essere contattati dalla parte datoriale al
di fuori dell'orario di lavoro (o nei periodi di assenza legittimi), rimane quel «nodo
della liquidità temporale del lavoro agile, dove per definizione è incerto il confine
tra tempi di vita e tempi di lavoro, ed è più concreto il rischio di sconfinamento
in danno della dimensione privata e familiare» .
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Indubbiamente, l'intervento ad opera del richiamato d.l. n. 30/2021 volto a
riconoscere la possibilità alla negoziazione collettiva di prevedere delle "fasce di
reperibilità" entro le quali il lavoratore agile è disponibile aiuta in parte a
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semplificare l'effettiva disconnessione dai vari strumenti digitali . Tuttavia, non
è scontato che orario di lavoro normale e tempi di connessione coincidano,
accrescendo il rischio che le fasce di reperibilità non contemplino il momento
della giornata lavorativa di maggiore attività. In particolare, il rischio è che il
diritto alla disconnessione possa comunque uscire indebolito dalla negoziazione
individuale. Ne consegue pertanto che una simile formulazione per il diritto alla
disconnessione nel lavoro agile non permetta di garantire un'adeguata forma di
32 Cfr. ALLAMPRESE, Del diritto alla disconnessione, in Var. temi dir. lav., 2022, 149 ss.
33 Viene in particolare stabilito che «è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità
agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme
informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi
di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi
di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui
trattamenti retributivi».
34 Così: D’ONGHIA, Lavoro agile e luogo del lavoro: cosa ci ha insegnato la pandemia?, in Lav. dir. Eur., 2022, 8.
35 Cfr. BAVARO, L’orario di lavoro agile «senza precisi vincoli», in Lav. dir. Eur., 2022, 8-9.
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Si veda: BORELLI, Voce Disconnessione, diritto di, in BORELLI - BRINO - FALERI - LAZZERONI -
TEBANO - ZAPPALÀ, Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia, Torino, 2022, 90 as.
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